Palestre e centri sportivi, nuove regole in Sicilia
di Andrea Rifatto | 12/01/2015 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 12/01/2015 | ATTUALITÀ
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Valorizzare l'attività fisica con maggiore sicurezza per la salute
Presenza obbligatoria di tecnici qualificati, tutela dei praticanti, requisiti l’apertura di nuove palestre. Sono alcuni degli aspetti contemplati dalla legge n. 29 del 29 dicembre 2014, “Norme in materia di promozione e tutela dell’attività fisico-motoria e sportiva”, approvata dall’Assemblea regionale siciliana e promulgata dal presidente Rosario Crocetta e dall’assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, Cleo Li Calzi. Una norma che si prefigge di valorizzare la pratica dell’attività fisica e garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie salvaguardando la tutela della salute, riconoscendo e valorizzando allo stesso tempo le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riguardo a quanti sono in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma universitario dell’Istituto superiore di educazione fisica (Isef), promuovendo anche la tutela dei praticanti. La legge nasce per regolare l’attività in diversi ambiti: dalle palestre agli stabilimenti balneari, hotel e villaggi turistici, fino alle strutture private non riconosciute dal Coni, dove il coordinamento, la direzione o la gestione delle attività fisico-motorie deve essere svolta da soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma Isef o di titolo equipollente. La Regione riconosce l’esercizio dell’attività professionale svolta dai tecnici riconosciuti anche nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d’età e nei confronti delle diverse abilità sia ai fini di socializzazione e di prevenzione. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica dovranno essere svolti con la presenza di un direttore tecnico e istruttori specifici per disciplina. Il ruolo di direttore tecnico deve essere svolto da soggetti in possesso del diploma Isef o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate o in Management dello sport purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. Vengono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del Coni, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti o dalle Federazioni sportive nazionali. Gli istruttori, inoltre, devono essere in possesso dell’attestazione della partecipazione al corso “Basic life support defibrillation”. I Comuni vigileranno sulle palestre. Un anno e mezzo di tempo per adeguarsi alla legge
Introdotte anche disposizioni per l’apertura di strutture e impianti per lo svolgimento di attività fisico-motorie sul territorio siciliano: sarà subordinata ad una preventiva comunicazione al Comune, in cui dovranno essere inseriti, oltre ai dati identificativi e alle attività che si intendono svolgere, la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d’igiene e di pubblica sicurezza; la dichiarazione relativa alla conformità dell’impianto e delle attrezzature al regolamento del Coni; la dichiarazione relativa alla stipula di una polizza assicurativa a favore degli utenti dell’impianto per gli eventi dannosi comunque connessi allo svolgimento delle attività effettuate all’interno dell’impianto stesso; la dichiarazione relativa all’impiego ed alla presenza costante di un soggetto in possesso di laurea in Scienze motorie o diploma Isef; l’indicazione di un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia in qualità di responsabile sanitario. La comunicazione dovrà indicare, inoltre, le attività e le attrezzature consentite e il numero massimo ammissibile di praticanti simultaneamente presenti nell’impianto. Il Comune, qualora accerti gravi irregolarità nella conduzione dell’attività, o nella mancata presenza di tutte le figure nell’organico previste dalla legge, o nel caso in cui venga meno la rispondenza dello stato dell’impianto ai requisiti stabiliti, può sospendere, anche parzialmente, le attività delle strutture e degli impianti fino a 90 giorni, trascorsi i quali, in caso di mancato adeguamento, può procedere all’interruzione dell’attività. Violazioni reiterate porteranno alla chiusura dell’impianto. I gestori di palestre e strutture sportive dovranno poi stipulare polizze assicurative a favore di tutti gli utenti e degli istruttori, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all’interno degli stessi impianti. Non rispettare queste prescrizioni costerà una sanzione pecuniaria, compresa tra mille e seimila euro, che verrà comminata dal Comune. La legge lascia comunque un ampio margine di tempo per mettersi in regola: le strutture e gli impianti già operanti sul territorio della regione, in cui si svolgono attività fisico-motorie, avranno infatti 18 mesi dall’entrata n vigore della norma per adeguarsi alle disposizioni.