Roccalumera, negozio vendeva abusivamente la propria merce: il Comune ordina la chiusura
di Andrea Rifatto | 02/12/2022 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 02/12/2022 | ATTUALITÀ
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La Polizia locale vigilerà sul rispetto dell'ordinanza
Vendeva tranquillamente i propri prodotti all’interno di un locale utilizzato come negozio, ben in vista su una strada parecchio trafficata, ma al Comune non aveva mai inviato alcuna comunicazione. Così per un commerciante di Roccalumera è scattata la chiusura immediata dell’esercizio, in quanto svolgeva abusivamente l’attività. L’ordinanza è stata firmata dal responsabile dell’Ufficio tecnico e dello Sportello unico attività produttive, l’architetto Pino Della Scala, al termine del procedimento partito il mese scorso. Il 28 ottobre era giunta al Suap la nota redatta dalla Polizia locale con la quale veniva trasmesso il verbale di accertamento della violazione contestato al titolare per aver esercitato, in qualità di intestatario della omonima ditta individuale, attività commerciale di vendita al dettaglio come esercizio di vicinato, senza la preventiva comunicazione (Segnalazione certificata di inizio attività) inviata al Comune e dunque in violazione degli articoli 7 e 22 della Legge regionale 28/1999 sulla disciplina del commercio. Normativa che prevede la chiusura immediata dell’esercizio di vendita in caso di svolgimento abusivo dell’attività. Il 10 novembre lo Sportello unico attività produttive ha avviato il procedimento comunicandolo al titolare, che ha risposto con una nota di osservazioni presentata il 21 novembre: dall’esame degli atti, però, il Comune ha ritenuto provata la fondatezza degli accertamenti svolti e quindi la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa di settore. Così è arrivato il provvedimento di chiusura immediata, con l'applicazione di una sanzione amministrativa da 3mila euro. L’inosservanza dell’ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro e spetterà adesso alla Polizia locale vigilare sull’esecuzione dell’atto emanato dall’ente. Il titolare dell’attività ha la facoltà di presentare ricorso contro l’ordinanza al Tar di Catania (entro 60 giorni) o ricorso straordinario al presidente della Repubblica (entro 120).