Mercoledì 26 Giugno 2024
Confermata l'esclusione decisa dalla Sottocommissione elettorale di Taormina


Elezioni Forza d'Agrò, il Tar boccia il ricorso presentato dalla lista "Fiamma Tricolore"

di Andrea Rifatto | 24/05/2024 | ATTUALITÀ

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A contendersi il Palazzo saranno Miliadò e Gentile

Restano due le compagini in campo alle elezioni amministrative a Forza d’Agrò. La Quarta Sezione del Tar di Catania ha confermato l’esclusione della lista “Fiamma Tricolore” per Giuseppe Manoli sindaco, decisa giovedì scorso dalla Sottocommissione elettorale circondariale di Taormina per carenze documentali, dichiarando inammissibile il ricorso elettorale presentato dall’avvocato Marco Tarelli che sosteneva come l'esclusione della lista non sarebbe motivata, in quanto non riporterebbe alcuna normativa e/o articolo di legge della regione Sicilia in materia elettorale, e che l'integrazione richiesta non sarebbe stata soggetta agli stessi obblighi previsti per l'accettazione di candidatura. In giudizio si sono costituiti la Prefettura di Messina e la Sottocommissione elettorale, difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, e il collegio composto da Giuseppa Leggio (presidente), Diego Spampinato (consigliere estensore) e Manuela Bucca (referendario) ha innanzitutto deciso di non valutare la domanda cautelare finalizzata alla sospensione delle elezioni, in quanto lo speciale rito elettorale, stante la sua particolare celerità, non prevede la possibilità di provvedimenti cautelari. Il ricorso è stato comunque giudicato inammissibile poiché depositato in copia analogica in formato Pdf, riportante in calce l’asseverazione di un ricorso nativo digitale però priva di firma digitale, e perchè non sono state depositate in formato .eml le notifiche via Pec, bensì mediante copia analogica in formato Pdf, sempre con asseverazione priva di firma digitale. Il Tar ha evidenziato in sentenza come sarebbe stato necessario un rinvio della trattazione del giudizio per la regolarizzazione del ricorso, non conforme alle regole del processo amministrativo telematico, ma trattandosi di rito speciale elettorale non può essere concesso. 

"Peraltro, anche ove il ricorso fosse ammissibile - scrive il collegio - sarebbe da rigettare perché infondato nel merito”, visto che la prima censura, secondo cui l'esclusione della lista non sarebbe motivata in quanto non riporterebbe alcuna normativa e/o articolo di legge della Regione siciliana in materia elettorale, è infondata in fatto visto che sono citate le leggi regionali 7/1992 e 35/1997 e il decreto del presidente della Regione Siciliana 3/1960, mentre la seconda censura, secondo cui l'integrazione richiesta non sarebbe stata soggetta agli stessi obblighi previsti per l'accettazione di candidatura, “si rivela una mera affermazione labiale non argomentata giuridicamente” e per il Collegio “non sussiste alcuna ragione per cui l’integrazione richiesta non dovrebbe sottostare agli stessi obblighi previsti per la documentazione per la presentazione della lista”.

Più informazioni: elezioni forza d'agrò 2024  


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