Forza d'Agrò, Comune sconfitto al Tar sulle strisce blu: non poteva revocare la gestione
di Andrea Rifatto | 19/09/2022 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 19/09/2022 | ATTUALITÀ
1281 Lettori unici
La gestione è attualmente in mano alla "Saet"
Arriva una sonora sconfitta per il Comune di Forza d’Agrò dal giudizio instaurato al Tar di Catania sulla gestione dei parcheggi a pagamento. I giudici hanno infatti accolto il ricorso presentato dalla società “Nam3 Srl” di Messina, che a maggio si è vista revocare la concessione del servizio per gravi inadempienze contrattuali dopo aver vinto la gara d’appalto nel 2020, stabilendo che l’iter seguito dell’ente è stato irregolare. Il Tar ha dichiarato adesso nulla la determina di revoca della concessione e ha ordinato al Comune di concludere entro 30 giorni la procedura di evidenza pubblica avviata nel 2020, stipulando il contratto con la “Nam3” (mai firmato nonostante l’aggiudicazione fosse divenuta definitiva), concedendo in alternativa la possibilità di un intervento in autotutela entro lo stesso termine sul provvedimento di aggiudicazione definitiva alla società messinese siglato il 28 aprile 2021; qualora l’ente non provvedesse, il Tar ha già nominato come commissario ad acta il segretario del Comune di Taormina, il dottor Giuseppe Bartorilla (segretario in passato nel Comune forzese), affinché provveda entro i successivi 60 giorni dall’eventuale scadenza del termine. I giudici hanno anche annullato la determina del 17 giugno scorso con la quale l’Ufficio tecnico ha assegnato la gestione delle strisce blu a Forza d’Agrò alla ditta “Saet Srl” di Santa Teresa di Riva, giunta seconda alla gara d’appalto, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite nei confronti della “Nam3”, pari a 3.000 euro più accessori. L’impresa messinese è stata difesa dall’avvocato Natale Bonfiglio e ha sostenuto in giudizio “l’impossibilità di prefigurare la conclusione per facta concludentia di una concessione-contratto, in considerazione delle forme che l’ordinamento richiede per la validità degli atti negoziali delle Pubbliche Amministrazioni e l’impossibilità di prefigurare una esecuzione anticipata del servizio”, mentre il Comune è stato rappresentato dall’avvocato Salvatore Gentile, che si è costituito con una memoria definita dal Tar “di mera forma” sostenendo invece che l’attività che la “Nam3” ha svolto dall’1 luglio 2021 trovava copertura in un titolo negoziale per facta concludentia, ossia vi era l’esistenza di un implicito intento contrattuale. I giudici hanno evidenziato in sentenza che “l’elevato grado di formalismo giuridico che contraddistingue gli impegni negoziali della Pubblica Amministrazione già di per sé impedisce di qualificare come attuazione di un contratto concluso per facta concludentia il rapporto intercorso fra il Comune di Forza d’Agrò e la Nam3”, in quanto vi è la necessità della forma scritta per i contratti stipulati; in merito all’ipotesi di anticipata esecuzione del servizio è stato specificato che soltanto il Comune, con il responsabile del procedimento, avrebbe potuto agire per l’esecuzione anticipata, ma ciò non è mai avvenuto. “La revoca muove da un rilevato (soltanto ex post …) inadempimento rispetto obblighi giuridici mai venuti in essere - scrive il Tar - ovvero da una (ritenuta) violazione delle norme del contratto che avrebbe dovuto essere stipulato e che, ove realmente esistente, avrebbe consentito al Comune intimato, anzichè la revoca, il recesso dallo stesso”. Dunque il provvedimento di revoca è nullo “per impossibilità dell’oggetto” in quanto “non ha mai avuto ad oggetto l’ultimo atto obiettivamente esistente della procedura di evidenza pubblica – quello di individuazione della ‘Nam3’ quale soggetto aggiudicatario - ma degli atti che al contrario non sono mai venuti in essere (la conclusione della pedissequa concessione-contratto per fatta concludentia e l’anticipata esecuzione del servizio), e che quindi non avrebbero mai potuto costituire oggetto dell’esercizio di poteri di ritiro in autotutela da parte del Comune”. Inoltre illegittimità della revoca della concessione ha causato anche l’illegittimità dell’assegnazione della concessione alla “Saet”.