Martedì 16 Luglio 2024
A sei contrattisti erano state negate le somme versate ai colleghi a tempo indeterminato


Giardini, dipendenti discriminati dal Comune: in appello arriva la condanna a risarcirli

di Andrea Rifatto | 08/07/2024 | ATTUALITÀ

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In primo grado aveva vinto il Comune

Seppur assunti come contrattisti, hanno svolto gli stessi compiti del personale a tempo indeterminato e hanno diritto alle somme da destinare al loro fondo previdenziale. La Corte d’Appello di Messina-Sezione Lavoro ha ribaltato la sentenza di primo grado e ha condannato il Comune di Giardini Naxos a risarcire oltre 30mila euro a sette dipendenti e pagare 2mila 500 euro circa di spese processuali. Il ricorso contro il Comune, rappresentato dall’avvocato Nunzio Garufi, è stato presentato dagli impiegati Rosa Santa Cacciola, Alessandro Gatto, Antonino Marcello Lo Monaco, Giuseppe Nicita, Carmelo Ravidà, Giuseppe Santoro e Santo Vermiglio, difesi dall’avvocato Sebastiano Gugliotta, dipendenti a tempo determinato con la qualifica di agenti di Polizia municipale, categoria C, assunti nel 2001, che lamentavano di non usufruire, a differenza dei lavoratori a tempo indeterminato, delle prerogative e degli istituti sanciti nei contratti collettivi nazionali di lavoro, in particolare di non aver goduto dal 2005 al 2010 dei benefici previsti dall’articolo 208 del Codice della Strada, che prevede come una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sia destinata, in misura non inferiore a un quarto, a misure di assistenza e previdenza per il personale. 

In primo grado, nel 2022, il Tribunale ha rigettato il ricorso escludendo la pretesa natura discriminatoria dell’operato del Comune, che come dimostrato dalla documentazione aveva proceduto correttamente agendo sulla scorta dei pareri forniti dall’Assessorato competente. Adesso, invece, la Corte d’appello ha dato ragione ai lavoratori, riconoscendo che “a seguito della stipula del contratto a tempo determinato, hanno svolto le stesse mansioni del personale con contratto a tempo indeterminato e come tali avevano ed hanno diritto ad avere lo stesso trattamento economico” e “in esso, invero, va evidentemente ricompresa anche l’indennità di cui all’articolo 208 del Codice della Strada avente natura assistenziale e previdenziale e che è pur sempre e solo legata alla attività svolta”. Il Comune è stato quindi condannato al risarcimento del danno liquidato per ciascuno nella complessiva somma di 4mila 500 euro, oltre interessi e rivalutazione dal maturato fino al soddisfo, importi che i dipendenti, se lo riterranno, potranno versare alla compagnia assicurativa per il loro fondo pensioni.


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