Venerdì 19 Aprile 2024
Il legale del cittadino spiega tutta la controversia dopo la sentenza del Cga


Letojanni, "Nessuna occupazione del vicolo, incredibile presa di posizione del Comune"

di Redazione | 14/06/2019 | ATTUALITÀ

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La parte terminale di vico Trieste

Quell’immobile è edificato sul fondo privato e non è stata occupata la strada pubblica. A dirlo in una nota è l’avvocato Sebastiano Papandrea, legale di Paolo Giuseppe Bonsignore, cittadino di Letojanni che nei giorni scorsi è uscito vincitore da una controversia amministrativa al Cga di Palermo che lo vedeva contrapposto al Comune su un’ordinanza di sgombero parziale, emessa nel 2012 dal comandante della Polizia municipale, riguardante il tratto terminale di vico Trieste, dove secondo il Comune una parte di suolo pubblico sarebbe stata occupata da una porzione del fabbricato di Bonsignore (LEGGI QUI). Il Cga ha accolto il ricorso di Bonsignore annullando l’ordinanza perché secondo i giudici amministrativi non doveva essere firmata dal comandante della Polizia municipale bensì dal sindaco. Adesso l’avvocato Papandrea ci tiene a precisare che oltre la controversia amministrativa la stessa questione è stata oggetto di una lunga controversia civile tra privati chiusasi definitivamente con ordinanza della Cassazione del 2018, spiegandone gli esiti.

“In tale giudizio, svoltosi fra le parti private senza l'intervento del Comune, per tre gradi di giudizio il giudice civile che ha competenza sugli assetti proprietari ha riconosciuto che la famiglia Bonsignore è proprietaria del tratto di terreno di cui trattasi (Sentenza Tribunale di Messina 874/06; sentenza Corte d'Appello di Messina n. 319/2014,0Ordinanza Corte di Cassazione 5608/ 2019 pubblicata il 26.02.2019) – scrive il legale – e ciò in base agli atti di provenienza. Inoltre il Bonsignore ottenne nel 1970 regolare concessione edilizia per realizzare il piccolo vano oggi esistente che, pertanto, è regolarmente edificato sul fondo di proprietà del mio cliente e non sulla strada pubblica. Avendo il Comune dichiarato di aver smarrito il fascicolo della suddetta concessione edilizia ha ritenuto erroneamente il Tar che non fosse provato che la concessione edilizia del 1970 riguardasse proprio tale costruzione, omettendo però di considerare che nella concessione edilizia era richiamata l'autorizzazione del Genio civile, correttamente allegata con i relativa allegati planimetrici che dimostravano in modo inequivocabile che l'opera autorizzata fosse proprio quella oggetto della controversia. Nello stesso periodo, inoltre, il Bonsignore presentò una richiesta di frazionamento della particella alla quale il Comune stesso non si oppose riconoscendo ulteriormente che il Bonsignore ne fosse proprietario. Tali elementi coincidono con la certificazione rilasciata nel 1994 dal Comune di Letojanni che attesta che la diramazione a destra non appartiene al Comune. Tale atto è regolarmente protocollato, rilasciato in bollo e presenta i timbri del Comune. Del resto il Comune, quando ha rifatto la pavimentazione non è mai intervenuto sulla diramazione a destra sulla quale da sempre c'è un'iscrizione di proprietà privata. Spero che si concluda ora questa annosa vicenda che ha visto ultimamente un'incredibile presa di posizione del Comune – conclude l’avvocato Sebastiano Papandrea – che, dopo avere dal 1970 in poi, riconosciuto la piena proprietà del mio cliente e dei suoi predecessori, solo nel 2014 ha rivendicato un diritto di proprietà che non trova riscontro in nessun atto pubblico addirittura pretendendo la demolizione della costruzione autorizzata dalla stesso Comune nel 1970 con autorizzazione edilizia regolarmente assentita e mai revocata”.


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