Martedì 16 Luglio 2024
Rigettato il ricorso del vertice della Polizia locale di Taormina contro l'ex Provincia


Polizia metropolitana, Lo Presti perde al Tar: "Nessun obbligo di assumerlo comandante"

di Andrea Rifatto | 19/05/2024 | ATTUALITÀ

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Il sindaco Basile e l'allora comandante Lo Presti

La Città metropolitana di Messina non aveva alcun obbligo di assumere Daniele Lo Presti come comandante della Polizia metropolitana. È quanto ha stabilito il Tar di Catania nella sentenza nel ricorso presentato dall’attuale comandante della Polizia locale di Taormina contro la Città metropolitana e nei confronti di Giovanni Giardina, nominato comandante della Polizia metropolitana il 28 febbraio 2023 con utilizzo a tempo parziale. Lo Presti, assistito dall’avv. Valentina Prudente, tra dicembre 2021 e dicembre 2022 è stato comandante della Polizia metropolitana e ha presentato ricorso contro il silenzio-inadempimento dell’ex Provincia sulla sua istanza del 4 novembre 2022 per la stabilizzazione definitiva come comandante con procedura straordinaria di inquadramento ex Dl. 36/2022, chiedendo l’annullamento del decreto di nomina di Giardina firmato dal sindaco Federico Basile e il risarcimento del danno per 292.918 euro. I giudici della Seconda Sezione del Tar di Catania hanno però dichiarato in parte improcedibile e in parte rigettato il ricorso introduttivo e rigettato quello per motivi aggiunti, compensando le spese. Il collegio presieduto da Daniele Burzichelli (a latere Gustavo Giovanni Rosario Cumin ed Emanuele Caminiti) ha innanzitutto riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, entrando poi nel merito e giudicando improcedibile il ricorso introduttivo, rilevando che la decisione della Città metropolitana, difesa dall’avvocato Santi Delia, non presenti natura discrezionale “posto che il cosiddetto silenzio amministrativo si riferisce anche ai casi in cui debba essere assunto un provvedimento non vincolato e l’Amministrazione ha successivamente provveduto in modo implicito sull’istanza del ricorrente, autorizzando la stipula della convenzione e assegnando al controinteressato la posizione organizzativa”. 

Ricorso infondato, invece, in merito alla richiesta di Lo Presti di accertamento della fondatezza della sua pretesa, in quanto “in materia di silenzio amministrativo il giudice può pronunciarsi in tal senso solo quando si tratti di attività vincolata o quando risulti che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non siano necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’Amministrazione (circostanze che non ricorrono nel caso)”. Per il Tar è infondata la domanda risarcitoria, poiché l’Amministrazione ha infine provveduto e per vari motivi, a partire dal fatto “non appare intervenuta alcuna violazione del Dl. 36/2022 che non impone di privilegiare la copertura dei posti con contratti a tempo indeterminato, ma si limita a contemplare una facoltà che l’Amministrazione può esercitare discrezionalmente in relazione alle circostanze del caso concreto”. La Città metropolitana non ha disposto alcuna assunzione, ma si è avvalsa della facoltà di utilizzo di Giardina (difeso dall’avvocato Silvano Martella) con lo scavalco condiviso per una “migliore realizzazione dei servizi istituzionali” e il conseguimento di una “economica gestione delle risorse”. Dunque “la scelta di utilizzare personale condiviso in convenzione con impegno orario di 18 ore, anzichè attivare la procedura straordinaria di inquadramento, risponde ad esigenze funzionali e finanziarie che non possono essere sindacate in questa sede, in difetto di prova compiuta in ordine alla sua obiettiva e indiscutibile irragionevolezza”.


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