Roccalumera, dopo 9 anni il Tar si dichiara incompetente nel vecchio ricorso contro l'Ato
di Andrea Rifatto | 16/02/2021 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 16/02/2021 | ATTUALITÀ
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I giudici hanno chiuso la vicenda nei giorni scorsi
Riservano nuove "sorprese" i contenziosi risalenti al passato tra il Comune di Roccalumera e l’Ato Me4, società che fino al 2018 ha gestito il servizio rifiuti nella cittadina jonica e alla quale l’Ente ha spesso contestato il mancato espletamento di alcune attività previste dal contratto del 2005. Proprio per tale motivo nel febbraio 2012 l’Amministrazione comunale, allora guidata dal sindaco Gianni Miasi, presentò un ricorso al Tar di Catania, tramite l’avvocato Guido Barbaro, per chiedere di accertare l’inadempimento dell’Ato Me4 ai propri obblighi e l’accertamento negativo dei crediti asseriti, pari a circa 1,3 milioni di euro, e dell'eccedenza di quanto illegittimamente preteso rispetto ai servizi effettivamente resi. A distanza di nove anni, i giudici amministrativi hanno però dichiarato che la materia non è di loro competenza e con una sentenza dei giorni scorsi hanno escluso “il sussistere della propria giurisdizione in ordine alla presente controversia, per essa sussistendo esclusivamente quella dell’organo della giustizia ordinaria competente per materia, valore e territorio, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto”. Dunque tutto da rifare. L’Ato si era allora costituita in giudizio con l’avvocato Marcello Scurria presentando una memoria di mera forma, affidando alla successiva memoria depositata l’11 gennaio scorso le proprie difese e facendo presente innanzitutto il difetto di giurisdizione del Tar, mentre secondo quanto argomentato dal Comune di Roccalumera nella memoria di replica del 20 gennaio vi era la la giurisdizione dei giudici amministrativi, che invece hanno respinto questa tesi chiudendo il procedimento. Il Collegio della Terza Sezione ha spiegato nel provvedimento che l’azione proposta dall'Ente roccalumerese è inammissibile in quanto fra le azioni esperibili dal Tar non figura quella del mero accertamento dell’inadempimento e in ogni caso tale richiesta è posta al solo fine di escludere (in parte) la esigibilità dei crediti che l’Ato Me4 ha maturato nello svolgimento del servizio: quindi la questione riguarda unicamente la misura dei corrispettivi che il Comune sarebbe stato tenuto a corrispondere per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di igiene urbana e di conseguenza si finisce con l’esondare dai limiti posti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.