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Il Tar conferma la validità dell'iter adottato dal Comune. Bocciata la richiesta di risarcimento


Taormina. "Ricorso inammissibile", Tajana resta fuori da Asm

di Andrea Rifatto | 07/03/2015 | ATTUALITÀ

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L'ex liquidatore Cesare Tajana

“Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per violazione del principio ne bis in idem”. È questo, in sintesi, l’ultimo verdetto del Tar di Catania nell’infinita vicenda che vede contrapposti il Comune di Taormina e l’ex liquidatore dell’Azienda servizi municipalizzati, Cesare Tajana, emesso in seguito all’udienza di merito dello scorso 17 dicembre. Lo stesso tribunale etneo aveva già stabilito, con la sentenza breve del 10 ottobre scorso, che la delibera dl Consiglio comunale che l’11 marzo 2014 di quest’anno sancì il suo defenestramento dalla municipalizzata taorminese fosse legittima, respingendo la richiesta di sospensiva dell’atto. Tajana si era poi rivolto al Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo, chiedendo il riesame del provvedimento del Tar, ma a novembre il Cga aveva ribadito con un’ordinanza il rigetto della sospensiva, rimandando la discussione della questione nell’udienza di merito, la cui sentenza è stata depositata nei giorni scorsi.
L’ex liquidatore, difeso dall’avv. Giuseppe Perdichizzi, chiedeva in prima istanza l’annullamento della deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 11 marzo 2014, avente ad oggetto la revoca del liquidatore dell'Azienda servizi municipalizzata di Taormina, e della della nota del 13 marzo 2014 con la quale è stato disposto il passaggio di consegne nella gestione dell’Asm in esecuzione della deliberazione stessa. Successivamente il ricorso si è esteso anche alla richiesta di invalidazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 1 agosto 2014 avente ad oggetto una nuova revoca di Tajana (votata in seguito all’ordinanza del Cga che disponeva il reintegro in Asm), la revoca parziale della deliberazione dell’11 marzo 2014 e la revoca delle delibere del 15 aprile e del 20 giugno 2014 (quest’ultima avente ad oggetto la nomina di Enzo Scibilia come liquidatore). Cesare Tajana, inoltre, puntava ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a “stalking da attività amministrativa”. Il Comune di Taormina, invece, difeso dall'avv. Giovanni Randazzo, ha agito sostenendo come il ricorso per motivi aggiunti fosse da rigettare in quanto inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, cioè il pronunciamento per due volte sulla stessa azione, e per la parziale carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente, nella parte in cui agisce per conto dell’azienda.

Il Collegio della terza sezione del tribunale etneo, udite le parti, ha rilevato l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, dell’impugnativa originariamente proposta avverso la deliberazione del civico consesso taorminese dell’11 marzo 2014 e della nota del 13 marzo 2014, trattandosi di atti integralmente sostituiti e comunque assorbiti dalle determinazioni di cui alla successiva delibera del 1 agosto 2014. “Quanto al ricorso per motivi aggiunti – scrivono i magistrati – lo stesso è da ritenere inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem essendo in questa sede riformulata la medesima domanda già proposta con autonomo ricorso recante e respinta con la richiamata sentenza n. 2679 del 10 ottobre 2014. In ragione dell'identità, rispetto al precedente giudizio, delle parti in causa e degli elementi identificativi e costitutivi dell'azione volta all'annullamento della medesima delibera n. 38 del 1 agosto 2014 e in ossequio al canone sostanziale del ne bis in idem – si legge ancora nel dispositivo – il ricorso per motivi aggiunti è, pertanto, inammissibile poiché recante, appunto, la riproposizione di una medesima domanda giudiziale già esaminata e decisa da questa Sezione”. Inammissibile anche la domanda risarcitoria, poiché “la valutazione d’illegittimità dell'atto amministrativo è elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria e deve quindi essere oggetto di espressa valutazione in via principale che, nel caso in esame, è esclusa dall'inammissibilità del ricorso”. I giudici Gabriella Guzzardi (presidente), Agnese Anna Barone (consigliere estensore) e Gustavo Giovanni Rosario Cumin (referendario) hanno così dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, condannando Cesare Tajana al pagamento delle spese processuali in favore del comune di Taormina,  fissate in 2mila 500 euro.

Chiuso il capitolo Tajana, a meno di ulteriori novità, rimane ancora pendente il ricorso avanzato dall'ex assessore Enzo Scibilia, nominato dal Consiglio comunale liquidatore dell’Asm il 20 giugno dello scorso anno e poi dallo stesso revocato con delibera del primo agosto. Scibilia contesta che la sua nomina a liquidatore sia stata revocata senza una valida motivazione: da qui la decisione di rivolgersi al Tar per ottenere l'annullamento della delibera di revoca, che ha contestualmente nominato il comandante della Polizia Municipale, Agostino Pappalardo, al vertice di Asm, dove rimane tuttora. 

Più informazioni: asm taormina  cesare tajana  


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