Giovedì 21 Novembre 2024
Confermata la regolarità della procedura seguita dalla Regione con i commissariamenti


Acquedotti a Messinacque: Tar boccia i ricorsi di 16 comuni tra cui Letojanni e Alì Terme

di Andrea Rifatto | 01/05/2024 | ATTUALITÀ

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Il servizio idrico integrato va ad un soggetto unico

Rigettati dal Tar di Catania i ricorsi presentati da 16 Comuni della provincia di Messina contro l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e l’Assemblea territoriale idrica (rappresentata dagli avvocati Fabrizio Tigano ed Antonino Criscì), nell’ambito della battaglia giudiziaria contro l’Ati sull’adesione “forzata” alla “Messinacque Spa”, società a capitale misto pubblico (51%) e privato (49%), per la gestione del servizio idrico integrato. Dopo le richieste di sospensiva rigettate l’8 novembre, la Quinta Sezione del Tribunale amministrativo etneo (presidente Giuseppina Alessandra Sidoti, referendari Salvatore Accolla e Manuela Bucca) ha rigettato anche con le sentenze dopo la discussione nel merito i ricorsi presentati dalle amministrazioni comunali di Messina, Letojanni (difesa dall’avvocato Salvatore Gentile), Alì Terme (avvocato Giuseppe Irrera), San Pier Niceto, San Filippo del Mela, Montagnareale, Mistretta, San Piero Patti, Librizzi, Montalbano Elicona, Galati Mamertino, Tortorici, Saponara, Falcone, Oliveri e Condrò, finalizzate a bloccare le deliberazioni dei commissari ad acta che hanno deciso (con i poteri del Consiglio comunale) di far aderire i Comuni a “Messinacque Spa”, i decreti del presidente della Regione con il quale sono stati nominati i commissari e tutte le deliberazioni adottate dai commissari ad acta. Il Tar ha citato l’intera la normativa di settore in materia di servizio idrico integrato, dalla Legge 36/1994 (Legge Galli) fino alle pertinenti disposizioni del D. Lgs. 152/2006, ricordando come “sia interamente incentrata sulla necessità di organizzare la gestione del servizio idrico integrato per ambiti territoriali sovracomunali, con individuazione del soggetto unico incaricato della gestione del servizio in ciascun ambito territoriale individuato”. 

Per i giudici, contrariamente a quanto ritenuto dai Comuni ricorrenti, “gli atti posti in essere dall’Ati Idrica in epoca anteriore all’insediamento commissariale non sono qualificabili quali atti di scelta del modello di gestione, ma atti di mero indirizzo, mai confluiti in un provvedimento conclusivo”. In effetti l’Assemblea dei sindaci nel 2022 aveva optato per la scelta del modello di una società pubblica che avrebbe dovuto essere di nuova costituzione, ma solo in termini di indirizzo generale, mai concretizzatosi in una determinazione finale e il 23 dicembre 2022, oltre la scadenza dei termini di legge, l’Assemblea ha cambiato idea rivalutando l’ipotesi di utilizzo della già costituita società pubblica Amam e dando a tal fine mandato agli uffici per individuare “le attività da porre in essere ai fini dell’utile affidamento del servizio in alternativa della ipotizzata newco”. Quindi a gennaio 2023, data della nomina dei commissari, “l’Ati Messina non aveva adottato determinazioni finali ai fini dell’affidamento del servizio idrico integrato, in violazione della legge, e il commissariamento era atto dovuto non solo per gli atti a valle della scelta del modello, ma anche per la propedeutica e imprescindibile scelta del modello di gestione, sino a quel momento non formalizzata con atto definitivo”. I commissariamenti sono stati dunque ritenuti atti dovuti perchè “il carattere unitario della gestione del servizio impedisce che un ente che dissenta dalla scelta della maggioranza dei comuni possa, con deliberato del proprio Consiglio comunale, discostarsi da tale scelta”. L’ultimo termine di presentazione delle offerte per la gara finalizzata alla selezione del socio privato operativo, per l’importo di 2 milioni 569mila 505 euro, è stato fissato dall’Ati Messina al 10 maggio e le procedure di gara vanno dunque avanti e giungeranno al termine visto che il Tar non ha posto alcun freno alle attività dell'Ati.


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