Alì Terme, appalto per le affissioni revocato nel 2009: Comune condannato al risarcimento
di Andrea Rifatto | 14/11/2024 | ATTUALITÀ
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Una delle bacheche allora gestite dalla ditta
La revoca di quell’appalto ha provocato un danno all’impresa e adesso il committente deve risarcirlo. È quanto ha stabilito il Tribunale di Messina su un vicenda che risale a quindici anni fa, per la quale il Comune di Alì Terme è stato adesso condannato dalla Prima Sezione civile a pagare quasi 50mila euro. Un contenzioso legato al servizio di fornitura ed installazione di 15 cartelloni pubblicitari, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, e nell’affissione di messaggi pubblicitari visivi e manifesti, affidato nel settembre 2002 con una delibera dirigenziale alla ditta “Nuova Stil Grafica Sas” di Giuseppe Brunetto e poi risolto nel dicembre 2009 con una delibera di giunta adottata dall’Amministrazione comunale allora guidata dal sindaco Lorenzo Grasso, nella cui Giunta sedeva anche l’attuale sindaco Tommaso Micalizzi. L’imprenditore, ritenendo lesi i suoi diritti, assistito dall’avvocato Giuseppe Marisca, nel 2010 ha citato in giudizio il Comune di Alì Terme e ora è arrivata la sentenza della giudice Viviana Cusolito che ha condannato l’ente, difeso dall’avvocato Carmelo Moschella. L’attuale Giunta ha già deciso di presentare appello e ha affidato l’incarico all’avvocato Andrea Santarpia, stanziando 6mila 800 euro. L’appalto è iniziato nel 2005 e sarebbe dovuto durare quindici anni, ma secondo la “Nuova Stil Grafica” sin da subito si è svolto in maniera difforme rispetto a quanto previsto nel capitolato, in quanto il Comune, invece di ricevere le richieste di affissione ed inviare gli inserzionisti alla ditta dopo la riscossione del bollettino, li inviava direttamente alla società, che verificata la conformità del pagamento provvedeva all’affissione. Nel 2009 l’ente ha contestato l’affissione di manifesti di dissenso politico e la circostanza che i manifesti, prima di essere affissi, dovevano essere ricevuti dall’Ufficio tributi; motivazione, quest’ultima, che ha portato lo stesso anno all’avvio del procedimento di risoluzione del contratto per inadempimento, motivato anche con l’affissione nelle bacheche di murali di provenienza anonima e di contenuto politico non conformi. Secondo il Tribunale, il Comune ha fatto ricorso al diritto potestativo, previsto dall’articolo 1671 del Codice civile, di risoluzione del contratto, ma non ha poi agito per il risarcimento del danno, neanche in giudizio: pertanto l’inadempimento non assume rilievo rispetto alla risoluzione unilaterale disposta dal Comune in assenza di una domanda di risarcimento del danno e in questo caso il committente che recede deve tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno. La giudice ha quindi riconosciuto alla società un indennizzo per il mancato guadagno per gli anni dal 2010 al 2017, determinato facendo riferimento alla media dei guadagni degli anni in cui il rapporto ha avuto esecuzione e rapportando il valore all’attualità atteso che l’indennizzo, come chiarito dalla Cassazione, ha natura di debito di valore: dunque tenuto conto di una media di 5mila euro per anno già attualizzato, è stato liquidato un indennizzo per mancato guadagno alla “Nuova Stil Grafica Sas” di Giuseppe Brunetto pari a 40mila euro, oltre interessi legali, mentre non è stato riconosciuto il danno curriculare in assenza di prova. Il Comune di Alì Terme è stato inoltre condannato al pagamento di 378 euro di spese processuali alla società e 7mila 616 euro al legale della ditta per compensi e spese generali.