Alì Terme, i terreni per lo svincolo A18 restano agricoli: anche il Cga rigetta il ricorso
di Andrea Rifatto | 14/08/2024 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 14/08/2024 | ATTUALITÀ
1280 Lettori unici
Le aree oggetto del ricorso all'ingresso sud del paese
Le aree dove è previsto lo svincolo autostradale di Alì Terme rimangono a destinazione agricola con la possibilità di ospitare l’infrastruttura viaria e non vi è alcun obbligo di destinarle ad edilizia residenziale. È quanto ha stabilito il Cga di Palermo, respingendo definitivamente il ricorso d’appello presentato dai signori Massimo e Gaetana Donati, proprietari di due particelle di terreno in contrada Tiro a Segno, nella zona sud del paese, dove è prevista la realizzazione del nuovo svincolo dell’A18. Già in primo grado, difesi dagli avvocati Massimo, Gaetana e Francesco Donati, avevano impugnato il Piano regolatore generale adottato dal commissario ad acta nel 2017 e approvato dalla Regione nel 2020, sostenendo l’illegittimità della destinazione agricola (E) impressa al loro fondo, ritenendola un “escamotage” per reiterare, eludendone gli oneri, un vincolo espropriativo del 2006 da tempo scaduto, finalizzato alla realizzazione dell’infrastruttura viaria sovracomunale. In considerazione dell’elevato grado di sviluppo edilizio dell’area circostante, i Donati sostenevano che il terreno avrebbe dovuto essere classificato come zona B (residenziale) o B-C, con possibilità della sua utilizzazione a fini edilizi. Come il Tar, però, anche il Cga ha ritenuto infondato il ricorso contro il Comune di Alì Terme, difeso dall’avvocato Renzo Briguglio, e l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente. La tesi degli appellanti si fondava sul fatto che nel Prg fosse stato “graficizzato” lo svincolo autostradale su zone E, graficismo che lo stesso Comune aveva specificato fosse non prescrittivo e senza valenza di indicazione urbanistica, così come la Regione in sede di approvazione del Piano regolatore lo ha definito “meramente indicativo del disegno di uno svincolo, che ha la funzione nella pianificazione di mantenerne la congruenza tra le previsioni di Prg e il progetto dello svincolo in fase di approvazione, la cui area di ingombro della sua probabile configurazione risulta zonizzata come verde agricolo”. I giudici evidenziano in sentenza come seppur sia vero che «su tale “graficizzazione” la Regione ha speso parole negative, rilevando che le previsioni sulla viabilità di Prg comportano vincoli preordinati all’esproprio e non possono avere una previsione urbanistica puramente indicativa», per quanto concerne la destinazione del fondo «si è limitata a osservare che salve eventuali diverse destinazioni che l’Amministrazione comunale vorrà attribuire, l’area rimane con destinazione di verde agricolo» e ha nuovamente rimesso alla valutazione discrezionale del Comune l’eventuale attribuzione della diversa destinazione richiesta. Una contraddittorietà, tra la “bocciatura” della “graficizzazione” dello svincolo da parte della Regione e il mantenimento del fondo in zona E, superata dal fatto che la “graficizzazione” è da considerarsi come se non esistesse e in quanto tale inidonea a supportare una interpretazione dello strumento urbanistico su di essa interamente fondata, come quella proposta dai proprietari del terreno. E inoltre le osservazioni della Regione non hanno generato l’obbligo del Comune di modificare la destinazione del fondo. Dunque ricorso respinto e spese compensate.