Giovedì 21 Novembre 2024
Rigettata anche in appello la richiesta della società proprietaria di una vasta area


Alì Terme, il Cga dice no alle costruzioni a Mollerino: respinto il ricorso sul Prg

di Andrea Rifatto | 13/12/2022 | ATTUALITÀ

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La collina di Mollerino

Se per il Comune di Alì Terme arrivano buone notizie sul Piano regolatore generale, lo stesso non può dirsi per i privati. Il Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo ha infatti respinto il ricorso d’appello presentato dalla società “Ali Development Sarl”, proprietaria di un terreno da 13 ettari in contrada Mollerino, contro il Dipartimento regionale dell’Urbanistica, il Consiglio regionale Urbanistica, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina e nei confronti del Comune di Alì Terme, quest’ultimo non costituito in giudizio. L’obiettivo era ribaltare la sentenza del Tar di Catania che a gennaio ha già respinto il ricorso per l’annullamento del decreto regionale del 2020 con il quale è stato approvato il Prg, in particolare la parte riguardante la modifica parziale della zona CT (Turistica-Termale) a Mollerino, destinata nel uovo strumento urbanistico per lo più a verde agricolo (zona E) per essere preservata per il suo carattere ambientale e per motivi geologici e sismici, sulla quale sarebbe prevista la realizzazione di un insediamento termale privato che adesso, secondo la società, sarebbe soggetto a una riduzione di cubatura del 62%. Secondo i difensori della “Ali Development”, gli avvocati Carmelo Moschella e Raffaele Tommasini, la Regione si è basata sul Piano territoriale paesaggistico di Messina poi annullato e successivamente su quello solo adottato nel 2019 e non ancora approvato e che solo dall’approvazione dei piani paesaggistici deriverebbe l’obbligo per i Comuni di modificare le proprie previsioni urbanistiche, eventualmente contrastanti con il piano medesimo, In questo casi, secondo la difesa, il decreto di adozione non potrebbe, quindi, comportare porre l’obbligo di anticipare la modifica del Prg. Inoltre si rilevava che il Piano di assetto idrogeologico non sarebbe a norma di legge e non potrebbe incidere sulla delimitazione di un’area ampia in sede di programmazione urbanistica, mentre lo studio geologico individuerebbe una ridotta area a rischio/pericolo geomorfologico. I legali hanno fatto presente anche che “l’irragionevolezza e l’illogicità della modifica regionale sarebbe evincibile dal fatto che la Zona E non sarebbe garanzia di inedificabilità assoluta”.

Tesi non condivise dal Cga, che ha ritenuto l’appello infondato confermando il principio affermato più volte dal Consiglio di Stato secondo cui le modifiche allo strumento urbanistico introdotte d’ufficio dall’Amministrazione regionale, ai fini specifici della tutela del paesaggio, costituiscono modifiche “obbligatorie” e ribadito che “la necessità di preservare le aree di livello 3 individuate nella zona CT, enucleate per il loro carattere ambientale nel Piano paesaggistico, è espressamente indicata dal Consiglio regionale urbanistica e recepita dall’Assessorato e nel conseguente voto”; con riferimento al rischio sismico individuato dal geologo che ha redatto lo studio a supporto del Prg, la sentenza ricorda che “il Consiglio regionale dell’Urbanistica, confermando il precedente parere, ha poi, espressamente evidenziato che “per le zone con particolari criticità sotto il profilo sismico… non soltanto vanno evitate le previsione urbanistiche che potrebbero comportare rischi di qualsiasi natura, ma bisognerebbe sempre considerare cautelativamente, in sede di pianificazione urbanistica, una fascia di salvaguardia, dal momento che le aree attigue a quelle zonizzate sono comunque influenzate dal potenziale avanzamento dei dissesti già classificati’. Ne consegue che le determinazioni assunte in ambito regionale sono state correttamente adottate sia al fine di far rispettare l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio”. Dunque “le determinazioni assunte in ambito regionale sono state correttamente adottate sia al fine di far rispettare l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio”.


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