Anello del Nisi, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dei Comuni contro il Ministero
di Andrea Rifatto | 26/11/2021 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 26/11/2021 | ATTUALITÀ
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Uno degli interventi previsti
Ci sono buone speranze per recuperare il finanziamento da 5 milioni di euro per il progetto “Anello del Nisi: miglioramento e sostenibilità della mobilità lenta tra i comuni di Alì Terme, Alì, Fiumedinisi e Nizza”. Dopo il verdetto del Tar del Lazio, che nei mesi scorsi ha respinto il ricorso cautelare presentato dal Comune di Nizza (capofila), oggi il Consiglio di Stato ha invece accolto l’appello presentato dal Comune di Nizza di Sicilia, in proprio e nella qualità di ente capofila, e riformando l’ordinanza di primo grado che era stata impugnata ha accolto adesso l'istanza cautelare. Di conseguenza i giudici della Quinta Sezione del Consiglio di Stato hanno sospeso i provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che escludevano il progetto “Anello del Nisi” dalla graduatoria delle operazioni ammesse/ammissibili al Programma di Azione e Coesione complementare al Pon “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 (Pac 2014-2020) e hanno ordinato al Ministero stesso “l’accantonamento delle somme corrispondenti al finanziamento del progetto in questione ai fini, previa rimessione in termini, del riesame del progetto presentato da parte appellante su entrambe le linee di azione interessate dalla graduatoria approvata e pubblicata, in base ad un dialogo improntato al rispetto del generale principio di leale cooperazione”. Una decisione attesa dai quattro comuni, difesi dall'avvocato Nunziato Antonio Medina, che punteranno adesso a difendersi nel merito del ricorso, visto che con l’ordinanza di oggi il Consiglio di Stato ha disposto che il provvedimento sia trasmesso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. I giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto che “i profili di inammissibilità eccepiti dal Ministero resistente con riferimento alla carenza di interesse al ricorso e alla legittimazione ad agire del Comune appellante, nella qualità in atti, appaiono infondati: invero, secondo un interpretazione improntata a ragionevolezza e costituzionalmente orientata, la clausola risolutiva di diritto di cui all’accordo di programma deve intendersi nel senso di ‘definitiva’ perdita del finanziamento a seguito dell’esperimento dei rimedi di tutela giurisdizionale previsti dall’ordinamento”. Dunque “considerato che l’appello cautelare appare assistito da apprezzabili profili di fumus (in relazione alla concedibilità della chiesta proroga del termine e alla conseguente valutazione delle integrazioni e dei chiarimenti forniti dal Comune sulla fonte del finanziamento a copertura dei costi eccedenti l’importo massimo ammissibile) e di periculum in mora, stante il contingentamento delle risorse e l’altamente probabile perdita del finanziamento con conseguente irrealizzabilità del progetto denominato “Anello di Nisi” (benché collocatosi in posizione utile in graduatoria per il punteggio assegnato)”, è stato accolto il ricorso di appello, presentato contro il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Dipartimento per la Programmazione, le Infrastrutture di Trasporto a Rete e i Sistemi Informativi del Mims, Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Pianificazione e i Progetti Internazionali del Mims, Divisione 2 Programmi Operativi Nazionali in Materia di Infrastrutture e Trasporti del Mims, (non costituiti in giudizio) e nei confronti dei Comuni di Casal Velino, Otranto, Trebisacce, Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'Area Nord Barese/Ofantina Società Consortile a r.l., Regione Siciliana, Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, Regione Calabria, Regione Puglia, Regione Campania (non costituiti in giudizio) e Regione Basilicata.