Antenne Wind-Tre a Taormina, la Soprintendenza dice no ma il Tar annulla il divieto
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
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La zona dove è prevista l'antenna
La “primarietà” riconosciuta agli interessi paesaggistico-ambientali non legittima un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali e la pianificazione deve tenere conto della natura degli altrettanti rilevanti interessi pubblici alla diffusione di un servizio ormai imprescindibile per il funzionale e corretto svolgersi di molteplici attività pubbliche e private, con la necessaria valutazione della possibilità di adeguata copertura dell’utenza. È il principio ribadito dal Tar di Catania, che ha accolto un ricorso presentato da Wind Tre Spa sull’installazione di un impianto per la telefonia mobile a Taormina. La società di telecomunicazioni, insieme all’azienda Cellnex Italia Spa, aveva chiesto di realizzare su un terrazzo a 9 metri di altezza di un edificio in via Don Giovanni Bosco 10b, ritenuto ottimale per copertura radioelettrica, distanza da obiettivi sensibili e impatto visivo, una palina portantenne alta 4 metri per l’installazione delle antenne e delle parabole. La Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Messina ha però negato l’autorizzazione paesaggistica, poiché l’intervento risulta in contrasto con il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 Messina che vieta in quelle aree di realizzare impianti e antenne per telecomunicazioni. Wind Tre aveva proposto una mitigazione prevedendo il camuffamento della palina portantenne con un finto camino, alto 4 metri oltre il terrazzo, per impedire la visibilità delle antenne e delle parabole, senza alterare significativamente l’aspetto architettonico dello stabile; con questa soluzione gli apparati radio, vista l’altezza dell’edificio e il parapetto del terrazzo, non sarebbero stati visibili dalle vie di comunicazione principali presenti nelle vicinanze e i pannelli del finto camino sarebbero stati dello stesso colore del prospetto dell’edificio. La proposta, però, non è stata accolta. Così il colosso delle telecomunicazioni, difeso dall’avvocato Giuseppe Sartorio, ha presentato ricorso al Tar contro la Soprintendenza (difesa dall'Avvocatura dello Stato), il Comune di Taormina e la Città metropolitana di Messina e nei confronti di Cellnex Italia Spa (non costituiti in giudizio), chiedendo l’annullamento del diniego del 28 novembre e dell’articolo 24 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico, che vieta la realizzazione di impianti di telecomunicazione. I giudici della Prima Sezione del Tar di Catania hanno accolto il ricorso stabilendo che la Soprintendenza non ha motivato il diniego in quanto «le ragioni del mancato recepimento della proposta di mitigazione non sono percepibili e sebbene la confutazione delle osservazioni presentate dal privato non debba necessariamente essere analitica, tuttavia, quantomeno, deve essere sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni difensive dell’interessato» e «dalla motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento non si coglie la ragione del ritenuto perdurante contrasto fra l’intervento proposto e gli obiettivi specifici di tutela presi in esame, e ciò in quanto il proposto “camuffamento” potrebbe in astratto essere in grado di superare il divieto richiamato». Dunque la Soprintendenza «avrebbe dovuto esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire l'autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia». Annullato anche l’articolo 24 che vieta le antenne, premesso «che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria ed hanno carattere di pubblica utilità» e vista «l’ingiustificatezza di un divieto assoluto per zone, per giunta contenuto in un atto programmatico, quale è quello che contempla la prescrizione impeditiva a prescindere da ogni valutazione concreta da parte dell’organo a ciò deputato».