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Campo da calcio S. Teresa, ditta esclusa riammessa e probabile vincitrice dell'appalto
di Andrea Rifatto | 13/11/2018 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 13/11/2018 | ATTUALITÀ
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Come sarà il nuovo campo da calcio
Sarà molto probabilmente la ditta Effe Costruzioni Srl ad aggiudicarsi l’appalto da 1 milione 058mila euro per la riqualificazione dei campi da calcio e tennis di S. Teresa di Riva e la successiva gestione per un anno. Il Comune ha trasmesso alla centrale unica di committenza del Distretto Taormina-Etna il parere di precontenzioso emesso dall’Autorità nazionale Anticorruzione con la delibera 897 del 17 ottobre, dopo l’istanza congiunta inviata il 5 settembre dal sindaco Danilo Lo Giudice e dal titolare dell’impresa santateresina, Santi Ferraro, esclusa dalla commissione di gara il 22 agosto per l’assenza di un documento dell’offerta economica-temporale. L'Anac ha ritenuto ammissibile la procedura di soccorso istruttorio per integrare l’atto mancante che invece la commissione aveva giudicato non applicabile, perché avrebbe alterato la par condicio tra i concorrenti in gara ritenendo che l’omissione costituisse elemento essenziale dell’offerta. Commissione, composta dall’architetto Alessia De Francesco (presidente), dal geologo Basilio La Galia e dall’avvocato Vincenzo Amato, che tornerà a riunirsi domani (mercoledì 14) e prenderà atto del parere dell’Anac, per poi rinviare a una seduta successiva la formulazione della proposta di aggiudicazione. La Effe Costruzioni sarà riammessa alla procedura e da quanto trapela potrebbe risultare vincitrice della procedura, in quanto avrebbe una offerta sia tecnica che economica più vantaggiosa rispetto all’altra partecipante, il raggruppamento temporaneo di imprese tra consorzio Consital di Bologna e Ssd Fair Play società dilettantistica di Messina. Ne nascerà probabilmente un contenzioso, in quanto quella che finora risulta l’unica concorrente in gara sembra intenzionata a fare ricorso amministrativo qualora ad aggiudicarsi l’appalto sia la Effe Costruzioni. Nella richiesta di parere Comune e ditta, contestando il diniego al soccorso istruttorio, hanno evidenziato come “la dichiarazione mancante a corredo dell’offerta economica, non essendo una dichiarazione comportante l’alterazione del contenuto dell’offerta economica, ben può essere integrata a mezzo di soccorso istruttorio”, ritenendo inoltre di aver presentato un’altra dichiarazione “di contenuto assolutamente analogo e sovrapponibile a quella richiesta ed omessa in sede di presentazione dell’offerta economica”. Secondo Consital l’esclusione è invece corretta “sia perché la fattispecie non è riconducibile all’ipotesi di irregolarità sanabili con successive integrazioni documentali, atteso che la carenza riguarda l’offerta economica e sia perché l’altra dichiarazione è cosa ben diversa da quella che doveva essere resa”. La delibera dell’Anticorruzione. L’Anac, nel parere a firma del presidente Raffaele Cantone, evidenzia preliminarmente come “la dichiarazione oggetto di omissione da parte della Effe Costruzioni era esclusivamente volta, negli appalti di lavori a corpo, a garantire la precisa conoscenza, da parte degli aspiranti concorrenti, delle obbligazioni da adempiere con la somma offerta a corpo, in modo da porre al riparo l’Amministrazione da riserve e contestazioni in fase di esecuzione dell’appalto e che attualmente tale disposizione è tra quelle da intendersi abrogate dall’entrata in vigore del nuovo Codice appalti”. Poi precisa come “il fine perseguito dal legislatore con l’esclusione delle possibilità di sanare mancanze o incompletezze o irregolarità afferenti all’offerta economica (e tecnica) è chiaramente quello di non consentire alcune modificazione dell’offerta dopo che sia decorso il termine per la presentazione di essa poiché ciò finirebbe per consentire la violazione della par condicio competitorum e che pertanto, qualora ciò non possa verificarsi poiché la sanatoria dell’irregolarità lascia intatte le condizioni dell’offerta, risulta prevalente il rispetto del principio del favor partecipationis, ossia la preminenza dell’interesse pubblico a non ridurre la platea dei concorrenti quando le motivazioni di una possibile esclusione siano di natura meramente formale”. Dunque, “ritenuto che la dichiarazione resa dalla Effe Costruzioni, benché di contenuto apparentemente diverso da quella omessa, di fatto la ricomprende nel momento in cui si dichiara di accettare senza condizioni o riserve tutte le disposizioni contenute nel bando, nella lettera di invito e nei suoi allegati, compresa quella in discussione” e che “l’acquisizione della dichiarazione in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione, considerato anche l’impegno già assunto con l’altra dichiarazione, non determina un mutamento dell’offerta economica, che rimane del tutto inalterata e dunque non genera alcuna alterazione o violazione della par condicio tra i concorrenti”, l’Autorità Anticorruzione ritiene come “l’omessa dichiarazione in questione non costituisce irregolarità sostanziale, atteso che non introduce alcun elemento di incertezza sostanziale dell’offerta” e ha ritenuto pertanto “che si determinerebbe per il tramite dell’esclusione una conseguenza manifestamente sproporzionata rispetto alla ratio di tutela della previsione in esame siccome volta all’introduzione di meri formalismi nel procedimento di gara, del tutto inidonei ad assicurare la verifica della sussistenza di effettive ricadute concrete sulla par condicio dei concorrenti, nonché sull’effettività e regolarità del giudizio circa la migliore offerta cui aggiudicare la gara. Il Consiglio dell’Anac ha quindi ritenuto, “anche in considerazione di un principio di favor partecipationis, ammissibile l’espletamento della procedura di soccorso istruttorio al fine di acquisire la dichiarazione di cui si tratta, non risultando presenti preminenti ragioni ostative attinenti al rispetto della par condicio”.