Casalvecchio, revocò l’incarico al dirigente: ex sindaco condannato dalla Corte dei conti
di Andrea Rifatto | 23/02/2023 | ATTUALITÀ
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Il Comune ha già risarcito la dipendente
È costata cara a livello economico anche all’ex sindaco di Casalvecchio Siculo, Onofrio Rigano, la revoca della posizione organizzativa di responsabile dell’Area Finanziaria alla dottoressa Immacolata Casablanca, disposta l’1 settembre 2009 dall’allora primo cittadino, in carica dal 2008 al 2013. La Corte dei conti regionale lo ha infatti condannato a risarcire al Comune la somma di 27mila 742 euro di danno erariale e spese legali, accogliendo parzialmente la richiesta della Procura regionale che aveva chiesto la condanna a versare 50mila 484 euro. La vicenda è nata da una denuncia giunta alla Corte dei conti il 10 maggio 2017, con allegati un articolo di stampa dell’1 aprile 2017 e la delibera di Consiglio comunale del 30 gennaio 2017 con la quale l’ente ha riconosciuto il pagamento del debito fuori bilancio di 50mila 484 euro alla dipendente, versato in tre rate tra 2017 e 2018, alla luce della sentenza del Tribunale del Lavoro che ha stabilito la violazione del Ccnl e una condotta palesemente antigiuridica e le ha riconosciuto il danno per mancate indennità di posizione e di risultato dall’1 settembre 2009 al 30 giugno 2013, pari a 33mila 057 euro oltre interessi e rivalutazione, 5mila euro per danno di immagine e 5mila euro per spese legali. Rigano revocò l’incarico alla dirigente con determina sindacale motivandolo dieci giorni dopo con comportamenti inadempienti della dipendente e adesso il collegio presieduto da Vincenzo Lo Presti (a latere Sergio Vaccarino Giudice e Gioacchino Alessandro) ha ritenuto che sussistano tutti i presupposti della responsabilità erariale dell’allora sindaco per il danno indiretto cagionato all’Ente, accogliendo quasi totalmente la richiesta della Procura. La Corte dei Conti ha innanzitutto respinto l’eccezione di prescrizione del credito erariale avanzata dalla difesa di Rigano, assistito dall’avvocato Salvatore Garufi, visto che l’ultimo pagamento del Comune alla dipendente risale al 30 aprile 2018 e la notifica dell’invito a dedurre all’ex sindaco è del 16 marzo 2022, quindi prima del termine dei cinque anni. Nel merito la giustizia contabile ha affermato che “la lesione patrimoniale subita dal Comune di Casalvecchio per effetto della condanna in sede civile al risarcimento del danno nei confronti della dipendente comunale, che si è vista inopinatamente privata della titolarità della posizione organizzativa, e con essa della retribuzione (danno patrimoniale) e del prestigio professionale (danno non patrimoniale) sotteso all incarico, è riconducibile alla condotta del convenuto e, pertanto, deve essere risarcita da costui all’ente di appartenenza”. La Corte ha rilevato “l’illiceità della condotta” e che l’atto è “da reputarsi certamente illegittimo, stante la sua contrarietà quale atto datoriale ai principi di lealtà e correttezza e alle disposizioni pattizie in materia cui avrebbe dovuto conformarsi, contrario ai doveri d’ufficio del sindaco-datore di lavoro, adottato al di fuori dei presupposti di legge, senza che ricorressero i ‘mutamenti organizzativi’ o lo ‘specifico accertamento di risultati negativi’ costituenti le eventuali ipotesi di giusta causa della revoca”. Per il collegio la lesione patrimoniale subita dal Comune per effetto della condanna in sede civile al risarcimento del danno alla dipendente è riconducibile alla condotta dell’ex sindaco, ma è stata ridotta del 50% la richiesta “in ragione del concorso di altri organi nella causazione e nel protrarsi del danno, tenuto conto che dalla sentenza di condanna del Comune emerge che il maturare degli esborsi risarcitori riconosciuti discende anche dalla mancata ottemperanza all’ordine di reintegrare la dipendente disposto il 31 dicembre 2009 dal giudice del lavoro, dovendosi escludere un ulteriore addebito al sindaco per l’omessa ottemperanza”.