Centri raccolta rifiuti, il destino di quattro comuni jonici sarà deciso dal Tar del Lazio
di Andrea Rifatto | 05/02/2024 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 05/02/2024 | ATTUALITÀ
1102 Lettori unici
Tredici progetti su 17 sono rimasti esclusi
L’ottenimento dei finanziamenti sembrava cosa fatta, ma tutto è stato rimesso in discussione e adesso la palla è passata alla giustizia amministrativa. Sarà infatti il Tar del Lazio a decidere sull’assegnazione dei contributi a quattro comuni jonici per la costruzione di nuovi Centri comunali di raccolta rifiuti (Ccr), a valere sulle risorse stanziate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con la linea di investimento 1.1 del Pnrr per la realizzazione di nuovi impianti e l’ammodernamento di quelli esistenti. I progetti sono stati presentati dalla Srr Messina Area Metropolitana e inizialmente, a gennaio dello scorso anno, tutte le proposte di finanziamento erano state ammesse; nella graduatoria definitiva di marzo, però, 13 interventi su 17 hanno ottenuto un punteggio inferiore e non sono rientrati tra quelli finanziati. Così dopo uno scambio di note, il Mase ha confermato le valutazioni fatte e non ha accolto i chiarimenti dati dalla Srr, che ha affidato l’incarico all’avv. Melinda Calandra Checco di Giardini Naxos, con un compenso di 35mila euro oltre Iva e Cpa, per presentare 13 ricorsi al Tar del Lazio contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con i quali è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di tutte le note del Ministero e degli esiti definitivi della Commissione. Nel comprensorio jonico sono rimasti “congelati” i finanziamenti per la realizzazione di nuovi Ccr a Giardini Naxos (634mila 800 euro), Letojanni (456mila 678 euro), Mandanici (476mila 432 euro) e a Fiumedinisi per l’Aro Valle del Nisi (Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Alì Terme e Alì) per 369mila 072 euro. Lo scorso luglio il Tar laziale ha rigettato le istanze di sospensione cautelare e martedì 6 febbraio si terrà l’udienza pubblica di merito per la discussione dei ricorsi. I giudici della Seconda Sezione hanno ritenuto finora che “appaiono insussistenti i presupposti di legge per la concessione della tutela interinale ed in particolare il pregiudizio grave ed irreparabile” e che “non pare sussistere neppure il fumus di fondatezza, apparendo la valutazione dell’amministrazione conforme al criterio A2 dell’allegato 1 dell’avviso, da parametrarsi alla percentuale di popolazione interessata dall’intervento rispetto alla popolazione residente nell’ambito territoriale ottimale, nel sub-ambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del soggetto destinatario del finanziamento”.