Sabato 23 Novembre 2024
Un privato contesta la lottizzazione approvata in Consiglio nell'area dell'ex Moby Dick


Complesso turistico sulla spiaggia di Letojanni, nuovo scontro giudiziario con il Comune

di Andrea Rifatto | 24/02/2022 | ATTUALITÀ

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L'area di Milianò dove sono previste le strutture

Si apre un altro capitolo giudiziario sulla nascita di un nuovo complesso turistico sulla spiaggia di Letojanni, nell’area tra contrada Milianò e la Statale 114 un tempo occupata dallo stabilimento balneare Moby Dick, distrutto da un incendio nel 2011. Il proprietario del limitrofo campeggio “Paradise International Camping”, l’ingegnere Pietro Leo, ha infatti presentato ricorso contro il Comune per chiedere che venga dichiarato nullo o annullato il Piano di lottizzazione convenzionata relativo alla “struttura per la diretta fruizione del mare”, approvato dal Consiglio comunale il 30 aprile scorso, presentato dalla “Al.Ma. Srl” di Catania, di cui è rappresentante legale Valeria Giaquinta, società che già nel 2018 aveva ottenuto un permesso di costruire annullato poi dal Tar, mentre il Cga ha ribaltato parzialmente la sentenza ammettendo la ricostruzione di quanto vi era in precedenza ed era stato autorizzato nel 2004, ossia il ristorante e il pergolato. Il ricorso era stato inizialmente presentato al presidente della Regione ma la “Al.Ma” si è opposta chiedendo la sua trasposizione in sede giurisdizionale e dunque la vicenda è passata nelle mani del Tar di Catania, che dovrà esaminare la vicenda. L’Amministrazione comunale letojannese ha quindi affidato le proprie difese all’avvocato Salvatore Gentile, stanziando l’importo di 8mila 981 euro per l’incarico. La lottizzazione, approvata dalla maggioranza consiliare, prevede strutture ricettive e locali di servizio, in zone C ed E del Programma di Fabbricazione, con opere ritenute di natura precaria e di facile amovibilità, costituite da vari corpi per ristorante, bar, uffici, reception, deposito, infermeria, custodia e dieci bungalow, per un totale di 1.182 metri quadrati di superficie coperta (rispetto ad un massimo consentito di 3.950) e un volume di 4.248 metri cubi (5.925 quelli consentiti), oltre a zona parcheggi a ridosso della Statale. 

Secondo Leo, assistito dall’avvocato Fabio Saitta, con il piano di lottizzazione “emerge chiaramente il tentativo, nemmeno così tanto celato, di realizzare un complesso turistico in palese contrasto con l’art. 15 lett. a) della Legge regionale 78/1976, poiché le opere assentite si trovano ad una distanza inferiore a 150 metri dal mare e non possono ritenersi in alcun modo destinate alla ‘diretta fruizione del mare’”, inciso che si riferisce “agli impianti o alle opere destinate in via diretta e immediata alla fruizione del mare e non ad altre opere, come i complessi alberghieri, con riferimento ai quali l’allocazione in prossimità del mare risulta meramente accidentale e occasionale”. Nel ricorso viene sostenuto come “il Piano di lottizzazione è addirittura nullo in quanto “nel momento in cui è stato approvato la sentenza del Tar, che aveva annullato in toto il permesso di costruire ad Al.Ma., non era stata ancora parzialmente riformata ed è noto che sono nulli ex articolo 21 septies della Legge 241/1990 i provvedimenti amministrativi adottati in contrasto con pronunce cautelari o con sentenze di primo grado non sospese”. Leo contesta anche il riferimento del Comune al Piano di utilizzo del demanio marittimo (Pudm), che identifica quell’area sulla spiaggia di Milianò come destinata ad attività di promozione e commercio nel settore turistico in cui sono ammesse anche strutture per la ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, privilegiando il rapporto di complementarietà con gli usi del mare e/o di servizio ad altre attività comunque rivolte alla fruizione del mare, e strutture ricettive aperte al pubblico: “Il Pudm non risulta approvato dall’Assessorato regionale ma soltanto adottato dalla Giunta - si legge nel ricorso - e l’area su cui ricadono le opere del piano di lottizzazione è di proprietà privata, ergo assoggettata alla L.r. 78/1976 che pone il divieto assoluto di edificazione entro i 15 metri lineari dalla battigia” e dove “è vietata l’edificazione di complessi alberghieri e ristoranti, indipendentemente dal volume, trattandosi di un divieto assoluto”. Inoltre secondo Leo le opere “risultano del tutto incompatibili con il vigente strumento urbanistico, visto che una particella ricade in zona E (verde agricolo) e l’altra in zona C (espansione urbanistica)”.


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