Coronavirus, arriva il nuovo Dpcm: ecco cosa si può fare e cosa no fino a metà gennaio
di Redazione | 04/12/2020 | ATTUALITÀ
di Redazione | 04/12/2020 | ATTUALITÀ
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Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa
Nuove misure del Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato ieri il Dpcm del 3 dicembre che introduce una nuova stretta in vari ambiti, dalle festività alla scuola, dagli spostamenti alle attività di ristorazione. "Abbiamo riporato l'Rt a 0,91, c'è un calo di accessi ai pronto soccorsi, continuando così nel giro di due settimane, vicino alle feste, tutte le Regioni saranno gialle - ha detto il premier ieri sera in conferenza stampa - non possiamo abbassare la guardia per evitare di trovarci di fronte a una terza ondata a gennaio dopo aver evitato il lockdown generalizzato. In un sistema libero e democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni ma solo una forte raccomandazione - ha pecisato Conte - e la raccomandazione è quella di non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni del Natale e Capodanno. La cautela è essenziale per proteggere i nostri cari, in particolare i più anziani" ha messo in guardia il presidente del Consiglio. Ecco cosa si può fare e cosa no fino a metà gennaio Spostamenti Seconde case Ricongiungimenti familiari Ristoranti Impianti sciistici Quarantena Coprifuoco Messa della vigilia di Natale Capodanno Veglione Negozi Crociere Scuola Concorsi Biblioteche
Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio 2021 sono vietati anche gli spostamenti tra comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute). È sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una regione o provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio il divieto vale anche per le seconde case situate in un comune diverso dal proprio.
Ha tenuto la linea dura sul blocco degli spostamenti tra Regioni nelle festività: nel Consiglio dei Ministri che si è concluso in nottata non è passata la richiesta di permettere i ricongiungimenti in base al grado di parentela.
Sarà possibile andare a pranzo fuori a Natale, il 26 dicembre, a Capodanno e il giorno dell’Epifania. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Prima di Natale tutta l’Italia diventerà zona gialla, quindi ristoranti e bar potranno essere aperti fino alle 18. Divieto di cenoni in hotel il 31 dicembre.
Gli impianti di risalita restano chiusi per il rischio assembramenti. Si potrà tornare a sciare dal 7 gennaio.
Quarantena per chi torna dall’estero. La misura è pensata soprattutto per chi intenda andare a sciare in Svizzera - che ha tenuto le piste aperte - o in Paesi dell'Unione europea, come Slovenia e Austria, con quest'ultimo paese che ha annunciato di aprire le piste solo ai residenti.
Non si può circolare dopo le 22 e fino alle 5 del mattino successivo se non per motivi di necessità, lavoro o salute. Il limite vale anche per Natale e Santo Stefano.
Considerato che il coprifuoco alle 22 si applica anche il giorno della vigilia, la messa dovrà iniziare a un orario che consenta di rispettare la prescrizione, e che quindi garantisca il rientro a casa entro le 22.
Dalle 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Veglione di fine anno in camera per chi deciderà di passare il 31 notte in albergo. Resta infatti consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.
I negozi possono restare aperti nei giorni delle festività per lo shopping fino alle 21, per permettere di “spalmare” la clientela lungo un arco di tempo più ampio possibile e ridurre il rischio di assembramenti. I centri commerciali saranno aperti nei fine settimana fino al 20 dicembre, ma chiusi nelle festività natalizie. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole
A decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani. È altresì vietato dal 20 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.
Ritorno in classe per gli studenti delle superiori a partire dal 7 gennaio in una percentuale del 75%. Gli studenti di elementari e medie saranno in presenza al 100%.
Continua a essere sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni. Sono esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica, e sono esclusi i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
Se rimangono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, si prevede un’eccezione per le biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.