Giovedì 21 Novembre 2024
Provvedimento del presidente della Regione visto l'aumento dei positivi al virus


Covid-19, Musumeci ha firmato l'ordinanza: Santa Teresa di Riva dichiarata zona rossa

di Redazione | 14/05/2021 | ATTUALITÀ

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Panchine sbarrate in piazza Municipio

Firmata questa sera dal presidente della Regione, Nello Musumeci, l'ordinanza che istituisce la zona rossa sul territorio comunale di Santa Teresa di Riva. Il provvedimento (CLICCA QUI PER LEGGERLO) è stato emanato in seguito alla richiesta inviata oggi pomeriggio dal sindaco Danilo Lo Giudice, visto che i casi di positività al Covid-19 sono saliti fino a 54 e nell'ultima settimana sono emersi 35 nuovi casi, con il superamento della soglia di 250 casi ogni 100.000 abitanti che per la cittadina jonica è di circa 25 contagi settimanali. La zona rossa scatterà domenica 16 maggio e rimarrà in vigore fino a mercoledì 26 maggio.

Ecco cosa prevede la zona rossa

A) Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

B) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;

C) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;

D) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

E) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 26, comma 2 del Dpcm 2 marzo 2021

F) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;

G) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

H) nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Più informazioni: zona rossa santa teresa  


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