Giovedì 21 Novembre 2024
Ordinanza di Musumeci dopo l'aumento dei casi e la presenza della variante inglese


Covid, Gaggi e Francavilla diventano zone rosse: ecco cosa è vietato e cosa è permesso

di Redazione | 29/03/2021 | ATTUALITÀ

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È stata istituita questa sera la zona rossa nei comuni di Gaggi e Francavilla di Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza dopo la richiesta ricevuta dai sindaci su proposta dell’Asp di Messina, in seguito all’aumento dei casi di Covid-19, tra cui alcuni con variante inglese, e al superamento della soglia limite. A Gaggi sono emersi finora 22 positivi su 2.374 abitanti, mentre a Francavilla 34 contagiati su 3.661 residenti, anche se in quest’ultimo caso sono ancora 9 quelli comunicati ufficialmente dall’autorità sanitaria e altri 25 sono in attesa di conferma (+14 dall'ultima comunicazione). La zona rossa entrerà in vigore mercoledì 31 marzo e sarà valida fino al 14 aprile, con l'obiettivo di circoscrivere i due cluster e contenere la diffusione del contagio. il provvedimento prevede tra l’altro la chiusura di tutte le scuole e il divieto di transito, in ingresso e in uscita, dall'1 al 6 aprile per raggiungere le seconde abitazioni.

Ecco cosa prevede la zona rossa
A)Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

B) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;

C) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;

D) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

E) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);

F) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;

G) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

H) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.


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