Covid, la Sicilia diventa zona gialla. Nuova ordinanza di Musumeci: ecco cosa cambia
di Redazione | 28/11/2020 | ATTUALITÀ
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Il presidente della Regione Nello Musumeci
La nuova classificazione in “area gialla” per la Sicilia, decisa ieri dal ministro per la Salute e in vigore da domenica 29 novembre, ha portato il presidente della Regione, Nello Musumeci, a firmare oggi una nuova ordinanza per limitare il contagio del Coronavirus nell’Isola, modificando però alcune delle attuali restrizioni. “Il passaggio della Sicilia alla 'zona gialla' non è un liberi tutti. È, semmai, il richiamo a una maggiore responsabilità, sia per noi che la governiamo e sia per la comunità isolana tutta - ha evidenziato il governatore - dobbiamo approfittare di questa piccola apertura per dimostrare di sapere mantenere una condotta improntata a cautela e prudenza. Del resto, abbiamo davanti a noi il mese di dicembre che possiamo e dobbiamo vivere con serenità, se sapremo essere presenti a noi stessi, ai nostri compiti, rispettosi delle regole che questa maledetta epidemia impone a ciascuno di noi”. Il provvedimento è in vigore da domani (domenica 29) a giovedì 3 dicembre. Ecco cosa prevede. - Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, panifici e affini) sono consentite dalle ore 5 alle ore 18. Il consumo al tavolo è limitato ad un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, rimanendo autorizzata solo la ristorazione con asporto fino alle ore 22 con divieto, comunque, di consumazione sul posto o nelle adiacenze. È sempre possibile l'attività di consegna a domicilio di generi alimentari, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e le attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie e marittime - Rimangono sospese le seguenti attività: palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'intero di locali adibiti ad attività differenti; spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso; feste nei luoghi al chiuso o all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose. Rimangono, inoltre, chiusi i musei, le mostre, i parchi archeologi e ogni altro luogo di cultura aperto al pubblico e nelle giornate domenicali i centri commerciali e gli esercizi commerciali presenti all’interno, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole - Mobilità all'interno della regione: sarà possibile muoversi all'interno del proprio comune, e fuori, dalle 5 alle 22; dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti gli spostamenti dentro e fuori dal proprio comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o di salute · · - Resta confermata la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori: le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono infatti adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica affinché il 100 per cento della attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali - Sono consentite le attività commerciali al dettaglio e quelle inerenti ai servizi alla persona, nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa per il contenimento del contagio - Mezzi di trasporto pubblico: a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento della capienza omologata.