Fiumedinisi, dopo nove anni il Tar annulla l’esproprio per parcheggio interrato e stadio
di Andrea Rifatto | 28/08/2021 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 28/08/2021 | ATTUALITÀ
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La zone dove sono previste le opere
A quasi dieci anni di distanza arriva una sentenza che “riscrive” in parte il Contratto di quartiere II-Vivi Fiumedinisi, quel piano di opere pubbliche varato tra il 2006 e il 2008 durante la sindacatura di Cateno De Luca. Il Tar di Catania ha infatti accolto parzialmente il ricorso presentato contro l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente e il Comune nisano dalla famiglia Giardina-Ricca, che si è vista espropriare un terreno da 691 metri quadrati in contrada Vecchio dove nel 2006 è stata prevista la realizzazione di un campo sportivo e di alcuni alloggi di edilizia residenziale da parte della cooperativa “Mabel” e successivamente, con una variante approvata nel 2008, un parcheggio interrato sotto lo stadio, su un’area dove i privati avevano avviato dei lavori per realizzare un edificio ad uso agricolo. I giudici hanno accolto la tesi del legale difensore, l’avvocato Salvatore Trimboli, in particolare per quanto riguarda il decreto di esproprio per il parcheggio interrato, evidenziando che “venuta meno la possibilità di realizzare quella specifica opera (per assenza di risorse economiche, ndc), l’esproprio non avrebbe potuto mantenersi attivo al dichiarato scopo di realizzare altra opera pubblica, perché sarebbe stato necessario in tal caso adottare un nuovo decreto di esproprio, motivato con l’intenzione di realizzare lo stadio”. In sostanza “l’impossibilità finanziaria di realizzare l’opera (il parcheggio) costituisce di per sé ragione sufficiente per ritenere illegittimo il decreto, in quanto emesso in un momento (il 14 novembre 2012) nel quale il problema finanziario era già del tutto accertato” e quindi le tesi su questo punto avanzate dal Comune, rappresentato dall’avvocato Gaetano Mercadante, non sono state condivise. L’impugnativa del decreto regionale del 2008 è stata invece ritenuta inammissibile per carenza di interesse processuale, “posto che - anche nell’ipotesi in cui i ricorrenti ottenessero, in ipotesi, l’annullamento - il loro interesse non sarebbe comunque soddisfatto, data la persistenza del precedente decreto del 2006 non impugnato - scrive il Tar - che contiene analoghe previsioni lesive dei diritti dominicali dei ricorrenti, laddove prevede la realizzazione sui loro terreni dello stadio comunale e degli alloggi di edilizia popolare”. Per quanto riguarda l’impugnazione dei vari atti emessi dal Comune per realizzare 16 alloggi di edilizia residenziale convenzionata sul lotto dei ricorrenti, il Tar ha preso atto che gli alloggi non sono stati realizzati, né è stata completata la procedura espropriativa ma anzi nel 2014 il Comune ha dichiarato decaduta la concessione edilizia del 2008 alla cooperativa “Mabel” (rappresentata nel ricorso dall’avvocato Giuseppe Melita) ed ha revocato le convenzione e l’atto di assegnazione dell’area. L’Amministrazione è comunque intenzionata a dare battaglia per l’utilizzo delle aree espropriate, visto che su questi terreni sono già stati realizzati il corpo spogliatoi a servizio del campo sportivo ed il muro di delimitazione e inoltre è stato finanziato il completamento dello stadio, interventi urbanistici previsti dal contratto di quartiere del 2006 o finanziati successivamente e quindi la Giunta, presieduta dal sindaco Giovanni De Luca, ritenendo vi sia l’interesse pubblico all’acquisizione del terreno, ha dato mandato all’Ufficio tecnico di avviare la procedura di “utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”, prevista dalla legge, procedendo all’acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile del Comune. Inoltre l'Ufficio tecnico dovrà avviare tutte le procedure necessarie e propedeutiche, inclusa la restituzione al Comune del deposito dell’indennità di espropriazione non accettata, pari a 17mila 275 euro, relativa al decreto di espropriazione del 2012 adesso annullato dal Tar e alla quantificazione degli indennizzi per il pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e per il periodo di occupazione senza titolo della medesima area. Provvedimento, quello della Giunta comunale, contestato dalla famiglia Giardina-Ricca, che ha presentato un atto di diffida e messa in mora a disporre l’immediata restituzione del terreno libero e sgombro e con il ripristino dello stato dei luoghi, dicendosi intenzionata a riprendere i lavori interrotti nel 2008.