Martedì 03 Dicembre 2024
Il Tar ha accolto il secondo ricorso dei proprietari dopo l'annullamento dell'esproprio


Fiumedinisi, ordinata al Comune la restituzione ai privati del terreno del campo sportivo

di Andrea Rifatto | 26/03/2022 | ATTUALITÀ

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L'area dove sono state realizzate le opere

Nuovo capitolo della battaglia legale tra il Comune di Fiumedinisi e i proprietari del terreno in contrada Vecchio dove è prevista la costruzione del campo da calcio, inserito nel Contratto di Quartiere II-Vivi Fiumedinisi del 2006. Dopo l’annullamento dal Tar di Catania del decreto di esproprio del 2012, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Luca ha avviato a giugno l’iter di utilizzazione senza titolo delle aree per scopi di interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 42 bis del Testo unico Espropriazioni, ma adesso i giudici amministrativi hanno accolto in buona parte il nuovo ricorso presentato dalla famiglia Giardina-Ricca, difesa dall’avvocato Salvatore Trimboli. Il Tribunale amministrativo regionale ha quindi annullato i provvedimenti del Comune, difeso dall’avvocato Gaetano Mercadante, nella parte in cui riguardano la porzione di terreno eccedente quella occupata dagli spogliatoi già realizzati, per una superficie di 58 metri quadrati rispetto ai 691 totali, condannando l’Ente alla restituzione entro 90 giorni dei 633 metri quadrati di terreno rimanente, acquisiti al patrimonio comunale lo scorso 21 dicembre. Il ricorso è stato ritenuto fondato “segnatamente nella parte in cui deduce che l’opera non sussista interamente, atteso che la modifica del bene risulta riconducibile con certezza alla sola porzione di spogliatoi incidente su tale bene”. I giudici hanno infatti ritenuto che “la modifica del bene prevista dall’art. 42 bis è quella che abbia una qualche consistenza, in maniera che l’opera che ne risulti abbia un’individualità nonché un’utilità per l’amministrazione pubblica. Diversamente opinando, sarebbe da un lato sufficiente una pur minima modifica del bene a fondare l’acquisizione; dall’altro, non lo sarebbe un’opera pur consistente, priva però di tutte le finiture previste”. D’altro canto nei ricorsi sia i proprietari (“il terreno è sostanzialmente libero, tranne uno spicchio di 58 metri quadrati dove gli spogliatoi realizzati interessano la proprietà per 58 metri quadrati”) sia il Comune (“sulle aree oggetto di espropriazione sono stati realizzati parte dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione e segnatamente il corpo spogliatoi a servizio del predetto campo sportivo ed il muro di delimitazione dello stesso”) hanno confermato che l’opera sia stata solo parzialmente edificata.

I giudici hanno invece mantenuto validi gli atti concernenti lindennizzo economico di 27mila 450 euro, in quanto la materia è giurisdizione del giudice ordinario, e ritenuto infondato il difetto di motivazione del provvedimento di acquisizione, “sorretto da adeguata motivazione richiamando la sussistenza dell’interesse pubblico al mantenimento dell’area in mano comunale” in quanto destinata a servizi (attrezzature sportive collettive) e con lavori già realizzati inerenti le opere di urbanizzazione (corpo spogliatoi a servizio del campo sportivo e muro di delimitazione dello stesso), oltre alle opere di sistemazione e livellamento delle aree adiacenti il torrente Fiumedinisi. Rigettata dal Tar la richiesta di risarcimento danni della famiglia Giardina-Ricca (per aggravamento dei costi di realizzazione del manufatto previsto dalla concessione edilizia e mancanza della disponibilità del terreno sino al momento di effettiva restituzione) “perché genericamente proposta e comunque non quantificata”, così come la domanda di liquidazione delle somme mediante consulente tecnico d’ufficio. Il 7 settembre il Comune aveva rigettato la richiesta di restituzione dei terreni e i lavori sono andati avanti anche dopo la presentazione, il 3 e 10 dicembre, di due atti stragiudiziali di diffida e messa in mora, in quanto l’Amministrazione comunale ha ritenuto di dover attendere la sentenza di merito, arrivata nei giorni scorsi con l’ordine a restituire il terreno dove non stati effettuati lavori. Probabile, adesso, che la decisione del Tar venga appellata al Cga di Palermo, così come avvenuto con il procedimento di revoca dell’esproprio.


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