Sabato 23 Novembre 2024
Il Comitato non esiste giuridicamente: ne rispondono gli enti di Messina e Taormina


Fondi non rendicontati da TaoArte, Comuni e Città metropolitana condannati a restituirli

di Andrea Rifatto | 10/09/2024 | ATTUALITÀ

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Il finanziamento era per le attività della stagione 2011

Il Comitato Taormina Arte non esiste giuridicamente e dunque a pagare devono essere tutti gli enti che lo componevano in quel momento. È quanto ha stabilito il Tribunale civile, che ha condannato i Comuni di Messina e Taormina e la Città metropolitana di Messina a restituire al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo la somma di 184mila euro (oltre interessi legali dal 2011) e pagare 14mila 103 euro di spese di lite per una vecchia vicenda riguardante TaoArte. Nel 2011, infatti, il Ministero aveva assegnato al Comitato un contributo statale di 230mila euro per l'effettuazione di attività culturali, versando un acconto di 184mila euro (80% del totale), ma TaoArte non ha mai trasmesso la documentazione consuntiva prevista per legge, attestante l’avvenuta effettuazione del programma per l'anno 2011, con la conseguente decadenza del contributo assegnato. Nel 2013 arriva la revoca del finanziamento e nel 2014 Ministero e Comitato Taormina Arte stabiliscono che la somma sarebbe stata restituita mediante un piano di rateizzazione triennale (per gli anni 2014, 2015 e 2016). Nonostante la sottoscrizione dell’accordo, però, a maggio 2015 il Comitato debitore chiede che tale debito venga compensato con il contributo che gli era stato riconosciuto dal Ministero per l'anno 2014. Proposta rifiutata da Roma, perché contrastante con i principi di annualità, unità ed integrità del bilancio dello Stato. A quel punto, siamo nel 2016, il Mibact chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo contro il quale Taormina Arte propone opposizione, eccependo che responsabili dell’obbligazione restitutoria sono i singoli componenti del Comitato; la Città metropolitana e il Comune di Messina si costituiscono eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedono la sospensione del giudizio, mentre viene dichiarata la contumacia del Comune di Taormina e del Comitato Taormina Arte, che nonostante la regolare notifica della citazione introduttiva hanno omesso di costituirsi. 

Dopo una prima sentenza e plurimi rinvii, la causa arriva alla fase decisoria e il giudice ordina la discussione orale per l’ultima udienza. Il Tribunale, alla luce dell’art. 42 del Codice civile (richiamato anche nello Statuto) che stabilisce come «qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte», ha rilevato che «non vi è prova alcuna che il Comitato Taormina Arte abbia mai ottenuto la personalità giuridica» e dunque consegue che «va dichiarata infondata nel merito l’unica difesa degli enti costituiti facente leva sul preteso difetto di legittimazione passiva da intendersi, però, quale estraneità di questi ultimi al rapporto dedotto in giudizio come tratteggiato dal Ministero». Così arriva la condanna di tutti gli enti territoriali, con l’esclusione del Comitato TaoArte (contumace insieme al Comune di Taormina). Il Comune di Messina ha già deciso di presentare appello e ha conferito incarico ai legali dell’Avvocatura comunale Sabrina Terrana e Ada Arnò per l’impugnazione della sentenza.


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