Forza d'Agrò, il Cga condanna il Comune per le due gru non rimosse nonostante l'ordinanza
di Andrea Rifatto | 31/03/2023 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 31/03/2023 | ATTUALITÀ
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Le due gru installate nel 2008 e mai rimosse
Finisce anche sui tavoli della giustizia amministrativa la vicenda delle due gru da cantiere situate a ridosso del castello normanno di Forza d’Agrò, che sovrastano il centro storico dal 2008 per lavori di restauro e di risanamento conservativo di un agglomerato di case situate in vicolo Quartarello ma da allora e non fanno dormire sonni tranquilli ai residenti. Il Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo ha infatti accolto il ricorso d’appello presentato da un cittadino, proprietario di un’abitazione nel vicolo Quartarello, contro il Comune di Forza d’Agrò e la società “Forza d’Agrò Residence” (non costituiti in giudizio), ribaltando la sentenza di primo grado del Tar di Catania che lo scorso 15 giugno aveva dichiarato inammissibile il ricorso. La vicenda è legata all’ordinanza-ingiunzione del 15 febbraio 2021 con la quale il Comune ha ordinato a vari soggetti la rimozione delle due gru entro 90 giorni, precisando che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto d’ufficio. Il cittadino, assistito dall'avvocato Giuseppe Nastasi, ha evidenziato che da oltre un decennio le due gru giacciono nella più totale incuria ed abbandono, costituendo ragione di grave pericolo per i fabbricati circostanti e le persone che vi abitano” e soprattutto che le ‘braccia’ verticali delle due gru incombono sul proprio fabbricato, costituendo costante fonte di pericolo per le persone che vi soggiornano: quindi, a tutela della propria incolumità ha chiesto al Comune con una diffida del 5 gennaio 2022 di dare seguito all’ordinanza-ingiunzione, rimasta inottemperata, ma non ha ottenuto riscontro dall’ente. Così si è rivolto ai giudici chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune sulla sua istanza e la condanna a provvedere entro 30 giorni, con la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Cga ha ritenuto l’appello fondato e lo ha accolto in quanto “a fronte del silenzio serbato dal Comune, la domanda avverso il silenzio, proposta dal cittadino, deve essere accolta, sussistendo l’obbligo di provvedere nel caso di specie, dovendo il Comune adottare tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per dare materiale e concreta esecuzione d’ufficio all’ingiunzione del 15 febbraio 2021”. Dunque l’appello è stato accolto e in riforma della sentenza impugnata è stato accolto il ricorso di primo grado: di conseguenza è stata dichiarata l’illegittimità del silenzio sulla diffida presentata dal cittadino e l’ente è stato condannato ad adottare, nel termine di 90 giorni, ogni provvedimento necessario per dare materiale esecuzione all’ordinanza-ingiunzione dell’Ufficio tecnico. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate in 3.000 euro. Il 27 gennaio L’Ufficio tecnico ha emanato una nuova ordinanza che impone alla società proprietaria delle strutture e ai due privati titolari dei terreni su cui sorgono le gru di rimuoverle con urgenza entro 60 giorni, termine che è già scaduto.