Forza d’Agrò, Iliad vince il ricorso al Tar sull’antenna a Scifì: il Comune non si difende
di Andrea Rifatto | 17/03/2024 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 17/03/2024 | ATTUALITÀ
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L'antenna installata sull'abitazione della frazione
L’antenna può essere installata, il provvedimento che l’ha bloccata è nullo così come il Regolamento comunale nella parte in cui vieta impianti per le telecomunicazioni radiotelevisive all’interno della frazione. È quanto ha deciso il Tar di Catania accogliendo il ricorso di Iliad Italia Spa contro il Comune di Forza d’Agrò (che non si è costituito in giudizio) e nei confronti di Arpa Sicilia e Ck Hutchison Networks Italia Spa (Wind-Tre), per l’annullamento dell’atto emanato dal Comune il 23 settembre 2020 con il quale è stata negata l’autorizzazione per la modifica/installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile su un’abitazione privata di Scifì, in via Risorgimento, dove è già presente un’antenna Wind-Tre. Già a dicembre 2020 era stata accolta la richiesta di sospensiva e adesso i giudici della Prima Sezione hanno accolto il ricorso nel merito. L’Ufficio tecnico si era limitato a dire che la “pratica edilizia presentata risulta in contrasto con il Regolamento comunale del 2018 che dispone il divieto assoluto all’interno del centro urbano” e che il Comune “non è dotato di nessun Piano regolatore generale e nessun titolo risulta essere allegato tale da non consentire nessun tipo di istruttoria”. Il Tar, dopo aver estromesso l’Arpa, ha accolto le tesi di Iliad (difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Fabiana Ciavarella e Valerio Mosca) in quanto il diniego del Comune “non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi (occorreva consentire alla parte interessata di articolare le ragioni, fattuali e giuridiche, idonee a contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo), ricordando come gli enti locali non possano stabilire un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, in quanto le reti di comunicazione sono opere di urbanizzazione primaria compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e con ogni zona del territorio comunale. Inoltre l’indicazione della circostanza che nessun titolo risulta allegato, quale fattore ulteriormente ostativo al mancato svolgimento dell’istruttoria “è talmente generica da risultare illegittima, non consentendo di comprendere quali carenze documentali siano state in concreto riscontrate”. Dunque via libera all’antenna.