Forza d'Agrò, respinto il ricorso sulla tassa rifiuti del "Baia Taormina" contro il Comune
di Andrea Rifatto | 21/09/2021 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 21/09/2021 | ATTUALITÀ
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Il municipio di Forza d’Agrò
È stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso al Tar di Catania presentato dalla società “Baia Taormina Costruzioni” Spa in liquidazione, proprietaria dell’hotel Baia Taormina, contro il Comune di Forza d’Agrò, finalizzato all’annullamento di nove delibere di approvazione delle tariffe della tassa rifiuti emanate dal commissario regionale, dalla Giunta e dal Consiglio comunale tra il 2009 e il 2019. I giudici della Terza Sezione hanno infatti rilevato come “il termine per l’impugnazione di ciascuno di tali atti viene a scadere il 60esimo giorno dopo l’ultimo di pubblicazione della relativa delibera all’albo pretorio dell’ente locale, a norma dell’art. 11 L.r. n. 44/1991” e dunque visto che il ricorso è stato presentato solo il 13 dicembre 2019, il Tar lo ha giudicato irricevibile, anche con riguardo all’ultima delibera di Giunta contestata, approvata il 28 febbraio 2019 e pubblicata il 2 agosto, visto che “la formulata istanza di accesso non ha assicurato alla società ricorrente alcuna ‘dilazione temporale’ per la proposizione del gravame”, considerato che il ricorso è stato presentato ben oltre il termine ultimo del 30 ottobre, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali sino al 31 agosto. La “Baia Taormina”, difesa dagli avvocati Achille Parisi e Antonio Miano, è stata condannata alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune, rappresentato dall’avv. Salvatore Gentile, liquidate in 3mila 305 euro più accessori. Il ricorso era nato dopo una richiesta presentata in municipio per verificare la sussistenza di eventuali pendenze tributarie della “Baia Taormina Costruzioni” e in seguito all’incarico conferito dalla proprietà ad un professionista, l’ingegnere Gaetano Lo Presti, per verificare la correttezza dei criteri usati dal Comune per determinare la tassa rifiuti. Il tecnico aveva rilevato “iniquità, irrazionalità e incoerenza” dei criteri usati adottati sin dal 2009 e utilizzati negli anni successivi, “con tariffe di gran lunga superiori per gli immobili ad uso diverso rispetto a quelli ad uso abitativo”. In particolare si contestava come l’Amministrazione avesse aumentato la tassa del 30% per le utenze domestiche e del 70% per quelle commerciali, “in misura diversa e discriminatrice a seconda della tipologia di immobile e quindi iniqua e incoerente oltre che immotivata”, senza fornire la dimostrazione delle argomentazioni per le quali avesse ritenuto di applicare agli esercizi alberghieri una tariffa notevolmente maggiore rispetto a quelle per le abitazioni private, limitandosi al richiamo di salvaguardia delle esigenze di bilancio. Secondo la proprietà dell’hotel, “posto l’aumento delle spese di raccolta rifiuti, la percentuale di aumento doveva essere apportata in egual misura e meno che mai con una forbice così netta” e non si è tenuto conto che “l’attività alberghiera non è continua e sempre al massimo, a differenza delle unità abitative che producono giornalmente la stessa quantità di rifiuti” e nel caso dell’hotel Baia Taormina “viene esercitata per meno di otto mesi (aprile-ottobre)” e quindi “in applicazione del principio di proporzionalità la tariffa doveva essere dirotta di almeno il 30%”. Da qui la decisione di presentare il ricorso al Tar che però non ha avuto successo.