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Furci, furbetti del cartellino: "Ecco come abbiamo esaminato i casi dei 17 dipendenti"
13/03/2017 | ATTUALITÀ
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Il presidente dell'Ufficio, Ferdinando Logorelli
A conclusione dei primi 17 procedimenti disciplinari avviati nei riguardi di altrettanti dipendenti del Comune di Furci Siculo sottoposti dallo scorso novembre alla misura cautelare dell’obbligo di firma nell’ambito dell’inchiesta sui “furbetti del cartellino”, di cui abbiamo dato notizia nei giorni scorsi (leggi l’articolo qui), l’Ufficio procedimenti disciplinari straordinario nominato dal sindaco Sebastiano Foti e formato dall’avvocato Ferdinando Logorelli (presidente), dall’avvocato Ferdinando Croce e dal dottor Gianfranco Moschella, per i quali è stato previsto un compenso lordo di 100 euro a seduta, ha diramato una nota per spiegare pubblicamente “la particolare complessità del compito fin qui assolto e contestualmente offrire un’interpretazione autentica del proprio operato”. “Fin dal momento del suo insediamento, avvenuto in data 29 novembre 2016 – premette la nota – l’Ufficio ha agito in perfetta armonia tra tutte le componenti, programmando il lavoro in maniera ordinata e razionale e preoccupandosi di concentrare quanto più possibile le occasioni di riunione e di approfondimento, anche nell’ottica di non arrecare eccessivo dispendio alle casse comunali. Sotto detto profilo, non si può non rivolgere un sentito ringraziamento al segretario comunale di Furci Siculo, dott.ssa Giuseppina Minissale, che nella sua qualità di segretario verbalizzante ha costantemente assistito la Commissione con scrupolo e puntualità. Nonostante quanto appena rilevato, duole dover rilevare che nelle limitate occasioni in cui gli organi di comunicazione locale si sono fin qui dedicati al resoconto delle attività dell’Ufficio, l’attenzione è stata prevalentemente incentrata, più che sull’iter seguito o sul merito delle decisioni assunte, sul numero delle sedute celebratesi e sull’esborso che dalle stesse starebbe derivando all’Amministrazione furcese. Circostanza quest’ultima che, come si preciserà in prosieguo, non rende giustizia della scrupolosità del lavoro posto in essere. Premesso quanto sopra, non pare un fuor di luogo ricordare che le attribuzioni di un Ufficio per i procedimenti disciplinari sono direttamente (e, a pena di nullità, inderogabilmente) tipizzate da parte del legislatore nel D. Lgs. n. 165/2001, oltre che nei vigenti contratti collettivi, e presuppongono (innanzitutto a garanzia dell’incolpato e dell’instaurazione del contraddittorio a propria tutela): la preventiva notifica di una contestazione di addebito, con assegnazione di un termine dilatorio per la preparazione della linea difensiva anche tramite il deposito di deduzioni scritte e la fissazione di un’audizione nella quale l’interessato può presentarsi assistito da un difensore di fiducia (facoltà, quest’ultima di cui tutti i dipendenti si sono ritualmente avvalsi: anche agli avvocati difensori delle parti va rivolto un particolare plauso da parte di questo Ufficio, per la professionalità e la collaborazione prestate nella conduzione dei singoli procedimenti). Il tutto da avviarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notizia dell’illecito disciplinare e da concludersi entro ulteriori centoventi giorni dal predetto avvio. Stando così le cose, non sfuggirà la circostanza secondo cui il compendio delle attività fin qui descritte ha impegnato - e non poco - l’ufficio procedente nel periodo che va dal 29 novembre 2016 al 3 marzo 2017, comprensivo di attività particolarmente gravose, di carattere sia materiale (il confezionamento dei verbali; la notifica agli interessati delle contestazioni di addebito, prima, e dei provvedimenti di conclusione, successivamente) che intellettuale (l’esame dell’organigramma dell’Ente e delle schede individuali forniti dall’ufficio personale; l’audizione di ben ventotto dipendenti (in certe occasioni, anche quattro per seduta); la lettura delle rispettive memorie difensive; lo studio della normativa applicabile, anche alla luce della fase di transizione tra le riforme Brunetta e Madia; l’individuazione dei criteri che hanno improntato le decisioni finali, da ispirare necessariamente a principi di uniformità e non discriminazione anche in presenza di situazioni molto differenti tra loro, etc.)". "Nel descritto contesto, si è pertanto giunti alla tempestiva adozione dei provvedimenti di interesse dei diciassette dipendenti originariamente destinatari di misura cautelare. Sul punto, si ricorderà che gli addebiti formulati nei confronti dei dipendenti sono essenzialmente di una duplice natura: 1) la casistica dell’allontanamento dal posto di lavoro in costanza di servizio; 2) la casistica della falsa attestazione della presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, o con altre modalità fraudolente. Ulteriormente, si osserva che l’intestato Ufficio ha preliminarmente ritenuto opportuno operare una distinzione tra i dipendenti preposti al compimento di attività esclusivamente o prevalentemente esterne (operai, autisti, netturbini, vigili urbani, messi notificatori etc.) da quelli assegnati a compiti di concetto e/o più squisitamente amministrativi. Queste classificazioni preliminari hanno consigliato di concludere, nella doverosa premessa dell’autonomia (normativamente assicurata) della conduzione del procedimento disciplinare rispetto a quella del procedimento penale, in primo luogo per l’insufficienza - beninteso, allo stato degli atti, e fatto sempre salvo l’obbligo di riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 55-ter co. 3 D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui “Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare é riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa” - di elementi sufficienti, desumibili dall’istruttoria fino a questo momento svolta, per poter irrogare la sanzione nei confronti dei dipendenti esterni accusati di assenza ingiustificata dal luogo di lavoro e, pertanto, per l’archiviazione del corrispondente addebito disciplinare. Dallo svolgimento dell’istruttoria è infatti emerso che il vigente organigramma del Comune di Furci Siculo appare maggiormente complesso di altri Enti locali, connotato in particolare dalla esistenza, accanto alle tradizionali “Aree” di attività, di numerosi “Servizi” e/o “Uffici”, relativi ad esempio alla viabilità cittadina e alla vigilanza, dotati di spiccata autonomia decisionale e spesso addirittura privi di un superiore gerarchico (perché, ad esempio, posti alle dirette dipendenze del Sindaco). Questa circostanza, in uno con la impossibilità di desumere con certezza, in questa fase dell’indagine, in quali siti si recassero i dipendenti assenti dal Palazzo Municipale (o comunque di escludere che non si stessero recando presso altri immobili comunali (magazzino, biblioteca, asilo nido, centro diurno, etc.) o non stessero compiendo all’esterno atti relativi all’ufficio (letture contatori acqua, installazione segnaletica, smaltimento rifiuti, etc.), e con l’irriconducibilità alla condotta intrattenuta di un elemento psicologico (del dolo o della colpa) tale da far intravedere una violazione del dovere di fedeltà del pubblico dipendente, impedisce allo stato, ad avviso dello scrivente Ufficio, di far configurare l’illecito disciplinare dell’allontanamento arbitrario dal posto di lavoro". "La misura dell’archiviazione è stata quindi adottata per tutti i dipendenti esterni incolpati di allontanamento dal posto di lavoro, eccezion fatta per quelli, nei confronti dei quali risulta addebitato un numero abnorme di ore di assenza e per i quali quindi, conformemente, al criterio di cui al successivo punto 5), si è scelto di sospendere il procedimento disciplinare. Analoga decisione non è stata invece assunta per i dipendenti interni e, in generale, per i dipendenti (esterni e interni) accusati di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l’utilizzo del badge segnatempo (o in qualità di beneficiari, da parte di altri colleghi, dell’attestazione, o in qualità di autori dell’attestazione, a favore di altri colleghi), tranne in alcuni casi, in cui particolari condizioni, hanno consentito, nel rispetto delle leggi e delle interpretazioni giurisprudenziali, adottare altri provvedimenti. Per tutte queste ipotesi, l’Ufficio Procedimenti Disciplinari ha ritenuto che sussistessero pienamente le condizioni di cui all’art. 55-ter, co. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., secondo cui “nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente”, e ha pertanto disposto la sospensione del procedimento. Quanto sopra, anche in ossequio al complesso operato - tuttora in corso - della competente Procura della Repubblica e dell’accertamento giudiziale che ne potrà scaturire. Si tratta, ad avviso dell’intestato Ufficio, di un approccio di necessaria prudenza, che mira (in piena coerenza con la normativa fino a questo momento richiamata, che espressamente lo consente) principalmente a far sì che le decisioni che verranno assunte in sede disciplinare non siano distanti (o, peggio ancora, difformi) da quelle che saranno adottate dall’Autorità giudiziaria penale. Va detto, infine, come il lavoro dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari Straordinario, continuerà ancora per l’esame delle altre posizioni che sono state comunicate dalla Procura della Repubblica".