Furci, vietata coltivazione e vendita di fave sfuse all'interno del paese
di Redazione | 23/03/2021 | ATTUALITÀ
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Su tutto il territorio comunale di Furci Siculo vige da oggi il divieto assoluto di coltivazione e stoccaggio di fave nel raggio di 300 metri dalle abitazioni private, sia in centro che in periferia. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Matteo Francilia, che richiama l'articolo 15 del Regolamento comunale di Polizia rurale approvato dal Consiglio comunale nell’aprile 2018 con cui è stato introdotto tale divieto, esteso, sempre nel raggio di 300 metri, a strutture sanitarie, scuole di ogni ordine e grado, istituti residenziali ed edifici pubblici (cimiteri, impianti sportivi, uffici postali, luoghi di culto). Nel caso di coltivazioni di fave attivate entro gli ambiti territoriali di divieto stabiliti dall’ordinanza, esse dovranno essere immediatamente spiantate, rimosse e/o distrutte a cura dei coltivatori stessi. La vendita di fave fresche negli esercizi commerciali in sede fissa, nelle aree pubbliche autorizzate, in forma itinerante e non, è consentita a condizione che i prodotti siano preconfezionati in sacchetti e dando corretta pubblicità della vendita con cartelli di dimensioni minime 30x40cm con la seguente dicitura: “Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: in questo esercizio commerciale sono esposte e in vendita fave fresche”. Per le attività commerciali ubicate in immobili, il cartello deve essere posto bene in vista, sia agli ingressi per il pubblico sia nel settore di somministrazione e di vendita; per i ristoranti e simili il cartello deve essere posto bene in vista agli ingressi per il pubblico mentre per le attività commerciali ubicate su aree pubbliche e private deve essere sul punto di vendita. Ai titolari di tutte le attività commerciali in immobili è fatto divieto di porre in esposizione e vendita fave fresche sfuse. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrative da 77,47 a 154 euro oltre al deferimento all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale. Il favismo è determinato da un'alterazione genetica e i soggetti affetti possono sviluppare crisi emolitiche se esposti all'ingestione del legume, alla sola percezione dell'odore o all'inalazione del polline durante il periodo dell’infiorescenza: il fenomeno dell'inalazione del polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave e l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche consiste nella assenza di piantagioni di fave e di punti vendita di fave sfuse in prossimità sia delle abitazioni sia degli altri ambiti frequentati.