Giardini, dipendente comunale sanzionato: respinto anche in appello il suo ricorso
di Andrea Rifatto | ieri | ATTUALITÀ
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Legittimo l'operato della Commissione disciplinare
Quel provvedimento disciplinare è stato legittimo. Respinte anche in secondo grado le istanze di un dipendente del Comune di Giardini Naxos, che chiedeva l’annullamento della sanzione irrogata a suo carico negli anni scorsi. La Corte di Appello-Sezione Lavoro ha infatti rigettato il ricorso presentato dal suo legale, l’avvocato Maria Claudia Giordano, contro la sentenza del 2023 del Tribunale di Messina, che aveva già visto l’impiegato soccombere contro Palazzo dei Naxioti, difeso dall’avvocato Francesco Siciliano. L’impiegato ha impugnato la sanzione della censura scritta applicata nel 2016 dalla Commissione disciplinare, dopo un ordine di servizio del responsabile dell’Ufficio per la ricerca di documenti relativi all’affidamento del servizio di illuminazione votiva del cimitero: ordine in seguito al quale l’impiegato ha fatto presente l’impossibilità di reperire la documentazione. A quel punto il responsabile ha segnalato il comportamento poi sanzionato dall’Ufficio Procedimenti disciplinari. Il dipendente ha contestato tutto l’iter seguito dal Comune e sfociato nella censura scritta (che dopo due anni dalla sua irrogazione viene cancellata dal fascicolo personale), chiedendo anche il risarcimento del danno di immagine. Anche in appello, però, i giudici hanno ribadito che «la contestazione dell’addebito soddisfa, innanzitutto, il necessario requisito della specificità» e la contestazione «individua, nella sua materialità, il fatto addebitato che è consistito nel mancato riscontro della disposizione di servizio ovvero nella mancata consegna dei documenti richiesti senza fornire un giustificato motivo. E del resto le giustificazioni rese, dopo la contestazione, dallo stesso con le note in atti, appaiono puntuali e, come tali, costituiscono adeguato risconto della non genericità della stessa». Inoltre il Comune «a fronte del constatato mancato riscontro documentale di qualsivoglia attività di ricerca, ha correttamente irrogato la sanzione, senza avere evidentemente necessità di acquisire con i suoi poteri istruttori ulteriori elementi» e dunque «corretta è l’addebitata violazione dell’art 3, comma 4, lett. a) del Ccnl 11/04/2008 che per l’appunto sanziona “l’inosservanza delle disposizioni di servizio”» e di conseguenza «è stata applicata una sanzione di poco superiore a quella minima che appare del tutto congrua e proporzionata al grado di negligenza dimostrata dal dipendente». Quindi ricorso d’appello rigettato con la condanna a pagare al Comune le spese di giudizio pari a 3.800 euro oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.