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Giardini, il Tar "smonta" Soprintendenza e Comune: via libera al ricovero barche
di Andrea Rifatto | 09/07/2019 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 09/07/2019 | ATTUALITÀ
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Il cantiere sulla spiaggia di Schisò
Il Tar di Catania smonta le tesi della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Messina e del Comune di Giardini Naxos e annulla l’annullamento siglato il 26 marzo scorso dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata del 10 aprile 2017 e la revoca del 4 aprile del permesso di costruire del 25 ottobre 2018 per la realizzazione del ricovero barche sulla spiaggia naxiota di fronte al castello di Schisò, secondo il progetto presentato ditta “Pontile Walter”. I giudici della Terza Sezione hanno infatti accolto con una sentenza depositata nei giorni scorsi il ricorso dell'imprenditore Walter Peri presentato contro le Belle Arti e Palazzo dei Naxioti (e nei confronti di Legambiente Sicilia e Legambiente Valle Alcantara-Giardini-Taormina, non costituitesi in giudizio) respingendo soltanto la richiesta di risarcimento danni per almeno 500mila euro. Secondo il Tar le circostanze riscontrate dalla Soprintendenza che i lavori sono stati effettuati al di fuori del periodo autorizzato (1 aprile-30 ottobre) e che sono state realizzate opere infisse nel suolo demaniale, in difformità da quanto previsto negli elaborati grafici, “non sembrano giustificare l’intervento in autotutela sul titolo autorizzatorio, potendo semmai legittimare un eventuale ordine di inibizione dei lavori”, in quanto “può essere annullato solo il provvedimento adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza mentre nel caso di specie l’autorizzazione originaria non è stata adottata in violazione di legge, né risulta viziata da eccesso di potere o da incompetenza”. Inoltre l’annullamento doveva avvenire entro 18 mesi, mentre da aprile 2017 a marzo 2019 ne sono passati 23. Le Belle Arti, inoltre, non hanno indicato “le ragioni di interesse pubblico che, a fronte della semplice possibilità di inibire gli specifici lavori ritenuti difformi dall’autorizzazione paesaggistica, imponessero l’adozione dell’annullamento del titolo”. Walter Peri è difeso dagli avvocati Carmelo Briguglio e Nunziato Antonio Medina, il Comune di Giardini dall’avvocato Antonio Catalioto. Il Collegio ha rilevato poi “che non risulta alcun mutamento della situazione di fatto posta a fondamento del rilascio del titolo autorizzatorio: il progetto presentato, infatti, resta conforme alla disciplina di legge e alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza quanto alla prevista realizzazione di un manufatto di 144 metri quadri da adibire a magazzino, deposito, officina e struttura per la vendita di prodotti per la nautica e accessori vari, sebbene la Soprintendenza stessa ritenga che, per quanto attiene alle modalità esecutive, esso non possa essere concretamente realizzato e mantenuto al di fuori del periodo sopra indicato e che non possano essere posizionati sulla spiaggia i plinti di cementi che la ditta ritiene, invece, indispensabili per ancorare la struttura al suolo”. Il Tar ha riscontrato come sia avvenuto il posizionamento di venti plinti in calcestruzzo di circa un metro per un metro e di altezza non precisata, che dovrebbero essere collegati fra loro mediante travi in acciaio bullonate: la ditta “Pontile Walter” ha affermato che tale modalità esecutiva risulta conforme ai calcoli statici approvati dall’Ufficio del Genio Civile e che l’autorizzazione paesaggistica prevedeva che non fossero realizzati battuti in cemento, ossia, “nella comune terminologia – scrivono i giudici – la posa in opera di una vera e propria pavimentazione, che nella specie non sembra essere stata realizzata (i plinti in questione sono semplicemente poggiati sulla sabbia, nella quale sono state scavate piccole buche ove posizionarli e saranno collegati fra loro esternamente tramite travi) ed essi appaiono agevolmente rimuovibili, sembrando sufficiente a tali fine che essi siano sollevati mediante un apposito strumento. Ad ogni buon conto, qualora la Soprintendenza ritenga la soluzione tecnica adottata non conforme alle esigenze della tutela paesaggistica – si legge nella sentenza – non sembra particolarmente difficoltoso individuare, eventualmente in contraddittorio, soluzioni alternative, anche tenuto conto che la struttura da realizzare risulta di dimensioni relativamente contenute”. Per quanto attiene la stagionalità dell’autorizzazione “appare certamente opportuno che la Soprintendenza concluda celermente il procedimento avviato dall’Ufficio Territoriale Ambiente il 5 novembre 2018, tenendo in debita considerazione le indicazioni normative e amministrative, con particolare riferimento, oltre che all’art. 42 della Lr. 3/2016 (il quale consente il mantenimento delle strutture per tutto l’anno solare al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, previa comunicazione di prosecuzione all’autorità concedente), alla Circolare del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n. 1 del 9/3/2010, in cui si evidenzia che potrebbe apparire non del tutto congruo affermare la compatibilità paesaggistica di un intervento a stagioni alterne”. La richiesta risarcitoria è stata invece rigettata “sia in quanto, a seguito del sollecito accoglimento della domanda di annullamento, il danno paventato da Peri non avrà modo di prodursi (le spese già sostenute non andranno, infatti, perdute e l’impianto potrà essere realizzato senza perdita di incassi e guadagni), sia in quanto non vi è prova il temporaneo fermo del cantiere abbia comportato il deterioramento della struttura in acciaio e l’aumento dei costi di lavori, materiali e manodopera”.