Martedì 04 Febbraio 2025
Una società chiedeva oltre un milione di euro di danni ma il Tar ha rigettato il ricorso


Giardini Naxos, Comune salvo da un maxi risarcimento per un titolo edilizio negato

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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Palazzo dei Naxioti non dovrà svorsare la somma

Evita una pesante condanna dal Tar di Catania il Comune di Giardini Naxos, per una vicenda legata ad un titolo edilizio. I giudici della Seconda sezione hanno infatti rigettato il ricorso della società “Immobiliare I Portali Spa”, rappresentata dagli avvocati Francesco Zuccarello e Luciano Zuccarello, presentato lo scorso anno contro il Comune di Giardini Naxos, difeso dall’avvocato Giuseppe Marullo, per la condanna al risarcimento del danno pari a 1 milione 370mila 942 euro a causa del ritardo nel rilasciare il permesso di costruire, chiesto l’8 giugno 2018, per la costruzione di un edificio residenziale con piano interrato adibito a cantine, tre piani fuori terra e un piano tecnico sottotetto, per un totale di 18 alloggi destinati a civile abitazione. Sia il Tar nel 2020 che il Cga nel 2023 hanno dato ragione alla società, osservando che sulla richiesta si era formato il silenzio-assenso il 17 settembre 2018 e dunque dal giorno dopo la ricorrente disponeva del titolo (tacito) per effettuare l’intervento, venuto provvisoriamente meno solo dal 25 settembre 2018 (quando il Comune lo ha negato) al 15 aprile 2019 (quando il Cga ha sospeso il diniego). 

La “Immobiliare I Portali” sosteneva però che che «la concreta effettuazione dell’intervento risultava eccessivamente “rischiosa”» e chiedeva il risarcimento sia per il danno emergente (maggiori costi di costruzione) che per il lucro cessante legato a mancati guadagni che la società avrebbe potuto conseguire con la vendita degli alloggi, anche sulla carta (beneficiando delle condizioni di mercato più favorevoli nel periodo anteriore alla crisi pandemica del 2020) e dalla locazione degli immobili in una zona a vocazione turistica, per un totale di 1 milione 370mila 942 euro oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Per il Tar, invece, «nessuna concreta allegazione è stata svolta in ricorso (o nella perizia allegata) in ordine all’eventuale nocumento determinato dall’impossibilità di effettuare l’intervento nel più ristretto periodo in cui l’impossibilità è stata effettivamente tale (25 settembre 2018-15 aprile 2019), periodo nel quale l’inflazione è stata di poco superiore all’1%; inoltre la pandemia risale ai primi mesi dell’anno 2020». Pertanto, visto il difetto di allegazione (e di prova), la domanda risarcitoria è stata rigettata e le spese di lite sono state compensate.


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