Giovedì 21 Novembre 2024
Bocciato pure in appello il no alla torre per stazioni radio base previsto col regolamento


Il Cga respinge il ricorso di Savoca contro Inwit: Piani antenne stoppati dai giudici

di Andrea Rifatto | 30/05/2024 | ATTUALITÀ

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La torre installata a Contura

È una sentenza che di fatto blocca i Piani antenne che anche altri Comuni hanno intenzione di redigere, con l'intento di stabilire le aree dove è possibile installare stazioni radio base. A Savoca la spunta definitivamente in appello la società Infrastrutture Wireless Italiane Spa nel contenzioso contro il Comune sul posizionamento della torre per impianti di telefonia mobile multigestore. L’ente ha infatti perso anche il ricorso presentato al Cga di Palermo, tramite l’avvocato Salvatore Gentile, contro la sentenza di primo grado emessa il 4 gennaio del Tar di Catania, che ha dato ragione a Inwit annullando il provvedimento del Comune con il quale il 19 giugno 2023 è stata rigettata l’istanza unica di autorizzazione per l’installazione del traliccio in un terreno privato nella frazione Contura superiore e la delibera di Consiglio comunale del 12 giugno 2023 con la quale è stato adottato il Regolamento per l’installazione degli impianti di telefonia mobile, con annesso Piano antenne, nella parte in cui è stata vietata l’installazione di infrastrutture di telefonia mobile in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. Il Cga ha ritenuto l’appello infondato e ha ribadito che “le infrastrutture di telecomunicazione, assimilate ad ogni effetto ad opere di urbanizzazione primaria” ai sensi dell’art. 43 comma 4 del Decreto legislativo 259/2003, sono consentite in ogni zona di destinazione omogenea, ferma restando la possibilità per i Comuni di indicare siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio”, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge 36/2001, come modificata da ultimo dal Decreto legge 13 del 24 febbraio 2023, convertito con Legge 21 aprile 2023 numero 41.

In sentenza viene evidenziato come invece il Comune ha “illegittimamente operato all’opposto di quanto consentito dalla normativa primaria, in quanto, lungi dall’indicare ‘siti sensibili individuati in modo specifico’ (per minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici), ha indicato una ‘mappa delle localizzazioni’, solo all’interno della quale sarebbe stato possibile realizzare le infrastrutture di telecomunicazione, fatte salve alcune deroghe di cui al comma 3 dell’art. 7 del Regolamento comunale”. Per il Cga di Palermo si tratta di una “illegittimità che non viene meno per il solo fatto che il Comune di Savoca aveva contestualmente offerto alla società istante due siti alternativi ‘immediatamente disponibili, inseriti nella mappa delle localizzazioni e compatibili con la realizzazione dell’infrastruttura’, non potendo il Comune – per quanto sopra esposto - imporre alla società istante di realizzare l’infrastruttura di telecomunicazione unicamente sulle aree ricomprese all’interno della cosiddetta mappa delle localizzazioni”. Dunque ricorso respinto e Comune condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in 2mila euro, oltre accessori di legge, in favore della Inwit Spa.


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