La "guerra" del cimitero conteso: Alì Terme batte Alì al Tar sullo stop ai nuovi loculi
di Andrea Rifatto | 29/07/2022 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 29/07/2022 | ATTUALITÀ
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la proprietà e la gestione del camposanto è contesa da anni
A due mesi e mezzo dall’udienza, è arrivata la sentenza del Tar di Catania sulla “guerra” del cimitero tra i Comuni di Alì e Alì Terme. A rivolgersi ai giudici amministrativi è stata l’Amministrazione del centro collinare, difesa dall’avvocato Santi Delia, chiedendo l’annullamento della nota del 17 dicembre con la quale Alì Terme ha dato parere negativo al progetto per la costruzione di 48 nuovi loculi nel cimitero e della delibera del Consiglio del 27 dicembre con la quale la cittadina termale ha adottato del Piano cimiteriale. La Terza sezione del Tribunale amministrativo etneo (presidente Daniele Burzichelli, consiglieri Francesco Bruno e Valeria Ventura) ha respinto il ricorso del Comune di Alì con una articolata sentenza, ritenendolo infondato nel merito e intervenendo su diversi aspetti della vicenda, che vede quindi il Comune di Alì Terme, difeso dall’avvocato Annalisa Giacobbe, aggiudicarsi il primo round. Indipendentemente dall’accertamento della questione proprietaria, sulla quale il Tar non ha giurisdizione, i giudici hanno subito fatto presente che “emerge una situazione di obiettiva incertezza sulla disponibilità dell’area da parte del Comune ricorrente che rende giustificato il diniego del Comune di Alì Terme sotto tale specifico profilo, in quanto, quando la disponibilità dell’area è controversa, il titolo non può essere rilasciato”. In merito al decreto prefettizio del 1949 sulla comproprietà del camposanto, viene evidenziato che “deve certamente escludersi che un provvedimento amministrativo mai ‘ratificato’ a livello legislativo - quale il decreto prefettizio in data 20 ottobre 1949 - possa aver validamente determinato un mutamento delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni, contemplando una sorta di regime di con-territorialità con riferimento ad una specifica parte del territorio del Comune di Alì Terme”. Lo stesso decreto “risulterebbe nullo per incompetenza assoluta o difetto di attribuzioni, poiché il prefetto, con la propria determinazione, avrebbe invaso la competenza legislativa regionale”. Secondo il Tar “deve certamente escludersi che il prefetto abbia voluto riferirsi ad una comproprietà demaniale, in quanto sul demanio l’Amministrazione esercita poteri amministrativi e di polizia ed è escluso che il Comune di Alì possa esercitare poteri amministrativi e di polizia al di fuori del suo territorio (sebbene unitamente o coordinandosi con l’ente territorialmente competente”, ma “appare ragionevole ritenere che, attraverso l’uso atecnico del termine ‘comproprietà’ il decreto prefettizio abbia semplicemente stabilito che il cimitero di Alì Terme sarebbe stato destinato dal Comune territorialmente competente a soddisfare anche le necessità del Comune di Alì, il quale avrebbe - ‘in proporzione’ - sopportato i relativi oneri gestionali e finanziari”. Ma ad incidere sul rigetto del ricorso è soprattutto il fatto che il Comune di Alì abbia fondato il proprio diniego anche su questioni che non attengono alla vicenda proprietaria, ma al (diverso) principio di territorialità, secondo cui, ovviamente, ogni Comune esercita i propri poteri amministrativi nel suo territorio, anche se l’area interessata dall’esercizio di tali poteri è di proprietà di terzi”: la sentenza ricorda infatti che il Comune di Alì intende realizzare un’opera pubblica che è di competenza esclusiva dell’ente pubblico territoriale, cioè, del Comune di Alì Terme e che l’opera non è, comunque, conforme al Piano cimiteriale, cioè ad uno strumento di pianificazione che, riferendosi al territorio, non può che essere di competenza del Comune territoriale (il Comune di Alì non può esercitare poteri amministrativi extraterritoriali)”. Dunque secondo il principio della territorialità e della qualificazione del territorio come componente essenziale dell'identità dell'Ente locale, “ciascun comune ha un suo proprio ed esclusivo territorio, sottratto per intero alla concorrente potestà di qualsivoglia altro comune”. Dubbi del Tar anche sull’area che il Comune di Alì ha acquistato nel 1965 da privati per ampliare il cimitero: secondo il Collegio “la situazione proprietaria relativa all’ampliamento realizzato dal Comune di Alì può giudicarsi effettivamente controversa e incerta, poiché, da un lato, l’area è stata acquisita da tale Comune ‘jure privatorum’ e, dall’altro, ad essa è stata impressa una destinazione demaniale, in relazione alla quale il Comune di Alì sembrerebbe non poter disporre dei relativi poteri amministrativi e di polizia in quanto essa si trova al di fuori dei propri confini territoriali, potendo, però, obiettarsi che neppure il Comune di Alì potrebbe considerare l’area come appartenente al proprio demanio in quanto essa, indipendentemente dalla destinazione alla stessa impressa, non sarebbe di sua proprietà. Tale quadro, che è reso ulteriormente problematico dall’eventuale applicazione di altri istituti (posto che l’ampliamento del cimitero storico è intervenuto nell’anno 1965 e che il Comune di Alì Terme potrebbe, in ipotesi, aver usucapito tale ampliamento), conferma l’oggettiva incertezza venutasi a creare sulla situazione proprietaria dell’area, la quale giustifica, ad avviso del Collegio, le perplessità del Comune di Alì Terme in ordine al fatto che non sussista una convincente prova in ordine alla titolarità dell’area ed alla conseguente effettiva disponibilità di questa in capo al Comune di Alì”.