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L'antennopoli di Santa Teresa, il Comune perde anche al Cga: chiusa la partita giudiziaria
di Andrea Rifatto | 18/09/2023 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 18/09/2023 | ATTUALITÀ
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La stazione radio base installata a Scorsonello
La partita giudiziaria è chiusa e la vittoria finale è andata a Iliad. Cala il sipario, almeno nei tribunali, sull’antennopoli di Santa Teresa di Riva. Il Cga di Palermo ha infatti respinto i ricorsi presentati dal Comune per ribaltare le sentenze dello scorso maggio del Tar di Catania, che hanno dato ragione al colosso delle telecomunicazioni sull’installazione di due stazioni radio base per la telefonia mobile nelle vie Celona e Scorsonello, annullando le determinazioni dell’Ufficio tecnico con le quali erano stati annullati in autotutela i permessi di costruire ottenuti con il silenzio-assenso. Il Comune, difeso dall’avvocato Silvano Martella, ha sostenuto in appello di avere il pieno potere di valutare o ripensare la propria scelta, che l’interesse pubblico sarebbe già incorporato nelle scelte regolamentari e quello privato negli esiti della nota dell’1 ottobre 2021 con la quale l’ente individuava i potenziali siti per le stazioni radio e invitava a tale fine gli operatori del settore, invito a cui la Iliad non aveva mostrato interesse; infine che il blocco dei lavori era intervenuto appena 36 giorni dopo la comunicazione di avvio. Per i giudici entrambi gli appelli sono però infondati, poiché “gli argomenti dell’appellante hanno una valenza meramente estrinseca rispetto agli obblighi di motivazione che devono corredare il provvedimento di autotutela, né è dirimente il breve lasso di tempo intercorso dall’inizio dei lavori”. In entrambi i casi è stato ribadito quindi “che non vi è dubbio sulla carenza della motivazione del provvedimento impugnato”. Sulla stazione radio base di via Celona nel frattempo Comune e Iliad hanno trovato un accordo per spostarla davanti al cimitero e dunque le strutture già installate sul terreno dovrebbero essere smontate. La sentenza del ricorso per via Scorsonello ha condannato il Comune delle spese processuali a Iliad per 3mila euro, oltre a spese generali e accessori di legge, mentre per via Celona le spese sono state compensate. Per via Celona la sentenza è però più articolata in quanto affronta anche la questione evidenziata dal Comune sulla non corretta rappresentazione dei fatti riguardo alla presenza di edifici sensibili nel raggio di 300 metri, in particolare un immobile indicato da Iliad come semplice “edificio” entro i 200 metri che risulta destinato ad asilo ed istituto alberghiero; secondo l’avvocato Martella “già la mera constatazione di tali omissioni impone (più che giustifica) l’esercizio del potere di autotutela, che non necessita una ulteriore approfondita esposizione dell’interesse pubblico sotteso a perseguire l’annullamento dell’atto basato su tali omissioni, di fronte all’interesse del privato che le ha perpetrate”. Il Cga, dopo un’attenta disamina, ha però ritenuto che “in base alla disciplina generale l’Amministrazione è sempre tenuta a motivare sulle ragioni di interesse pubblico sottostanti all’atto di autotutela” e che “ciò valga in linea di principio anche in caso di inesatte rappresentazioni”. Dunque anche questo ultimo motivo d’appello è infondato, perchè “non è dato riscontrare l’evocata ‘autoevidenza’, sia sotto il profilo del rilievo determinante dell’inesatta rappresentazione ai fini dell’adozione dell’atto oggetto dell’autotutela (tanto più che qui si tratta di silenzio-assenso), sia sotto il profilo della motivazione sull’interesse pubblico sotteso al provvedimento di autotutela”. Per i giudici “il provvedimento (del Comune, ndc) non spiega il rilievo di per sé ostativo della presenza di un sito sensibile nei 200 metri, neanche evocando e calcolando, in ipotesi, i parametri di distanza nel rapporto con la potenza dell’impianto previsti nel regolamento comunale, e non è dato riscontrare un interesse pubblico autoevidente”. Al di là del confronto tra interessi, il Cga conclude in sentenza evidenziando che in questo caso dietro quello privato “vi è un preminente interesso pubblico alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, costituenti opere di urbanizzazione primaria” e “l’Amministrazione non poteva non motivare sulle ragioni di interesse pubblico, o meglio sul confronto e il bilanciamento tra gli interessi pubblici concorrenti”.