Giovedì 21 Novembre 2024
La legge regionale è incostituzionale. Coinvolti Savoca, Casalvecchio e Forza d'Agrò


L'Eas non può cedere gli acquedotti ai Comuni: la Consulta "aiuta" tre paesi jonici

di Andrea Rifatto | 09/11/2020 | ATTUALITÀ

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I tre comuni hanno in corso un contenzioso al Tar

La cessione degli acquedotti dell’Eas ai Comuni è stata prevista da una legge incostituzionale e dunque non può essere attribuita agli enti locali la gestione del servizio idrico. Lo ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza 231/2020 depositata venerdì, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4 della Legge regionale 16/2017 con cui i Comuni siciliani venivano costretti a subentrare all’Ente Acquedotti Siciliani nella gestione del servizio idrico, prendendo in consegna le reti e gli impianti. Un provvedimento che interessa anche tre centri della zona jonica, Savoca, Casalvecchio Siculo e Forza d’Agrò, che nel gennaio 2018 sono stati commissariati dalla Regione per non aver provveduto a prendere in consegna gli acquedotti dall’Eas: un obbligo a cui si sono sempre opposti, chiedendo innanzitutto che venisse fatta chiarezza sulle questioni economiche e soprattutto sulla situazione debitoria dell'Eas, senza contare che da anni sono i Comuni a sostituirsi nell’effettuare i lavori di manutenzione sulle reti, spesso obsolete, così da non lasciare all’asciutto i cittadini. Adesso la decisione della Consulta viene incontro anche ai tre comuni jonici, che si erano opposti al commissariamento impugnando i provvedimenti commissariali con i quali si era imposto il passaggio delle reti, presentando ricorso al Tar di Catania contro la Regione tramite l’avvocato Salvatore Gentile e ottenendo la sospensione in attesa che si esprimesse la Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità della norma regionale, fatta presente dallo stesso legale.  La questione era stata sollevata in precedenza dal Tar Palermo nell’ambito di un ricorso proposto dal Comune di Buseto Palizzolo (Trapani) e la Corte ha accolto il profilo di censura di violazione dell’art 117 lett. e) della Costituzione, per il tramite del contrasto con le norme statali di cui agli articoli 147 e 149bis del Codice dell’ambiente, che introducono il principio, non derogabile dalla Regione in quanto attinente alla materia della concorrenza, dell’unicità della gestione del servizio idrico integrato su base d’ambito: attuare la legge regionale, invece, comporta la frammentazione delle gestioni in quanto ogni comune subentra all’Eas nella gestione limitata al proprio territorio. La Corte costituzionale ha inoltre sottolineato “l’evidente contrasto con il principio costituzionale di correlazione fra funzioni e risorse e con il principio di equilibrio dei bilanci pubblici”, dal momento che si obbligherebbero i Comuni siciliani ad assumere la gestione degli impianti e delle reti idriche dall’Eas senza correlare a tale trasferimento di funzioni il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie e umane; in tal modo, le norme censurate renderebbero “per l’ente comunale impossibile la gestione del servizio conforme al parametro del buon andamento nel rispetto della propria autonomia finanziaria e dell’equilibrio del proprio bilancio”. La trattazione dei ricorsi al Tar di Catania dei Comuni di Savoca, Casalvecchio Siculo e Forza d’Agrò era stata sospesa lo scorso gennaio con la fissazione della discussione nel merito a gennaio 2021, quando i ricorsi verranno probabilmente accolti alla luce della dichiarata incostituzionalità della Legge regionale 16/2017.


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