Letojanni, arriva la tassa di soggiorno per affitti brevi e case vacanza
di Andrea Rifatto | 05/03/2019 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 05/03/2019 | ATTUALITÀ
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La novità entrerà in vigore da fine aprile
Affittare anche solo una stanza della propria casa oppure una casa vacanza o comunque un alloggio ad uso turistico, con una durata non superiore a 30 giorni, comporterà a Letojanni l’obbligo di versare l’imposta di soggiorno al Comune. Lo ha stabilito il Consiglio comunale che nel corso dell’ultima seduta, con i voti del gruppo di maggioranza (la minoranza si è astenuta), ha approvato le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale di soggiorno, sfruttando la possibilità di rimodularla offerta dal decreto legge 50/2017 e recependo le disposizioni in materia di locazioni brevi, ampliando così la platea delle strutture tenute ad applicare il tributo. Un segnale che l’Amministrazione comunale ha voluto dare soprattutto alle strutture alberghiere ed extra-alberghiere che lavorano nel rispetto delle regole e della legalità, per cercare di debellare la piaga degli affetti in nero e del sommerso nel settore turistico. A Letojanni l’imposta verrà dunque applicata anche ai contratti stipulati per fabbricati ad uso abitativo turistico con durata non superiore a 30 giorni (inclusi quelli con cui sono regolate prestazioni di servizio di fornitura biancheria e pulizia degli immobili) e in questa categoria rientrano ad esempio le locazioni che avvengono attraverso portali online, come Booking o Airbnb. Il canone/corrispettivo, pari a 50 centesimi di euro a pernottamento a persona, deve essere incassato dal locatore/proprietario, dall’intermediatore immobiliare o dal soggetto che gestisce i portali telematici, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, che in qualità di responsabili d’imposta devono girarlo al Comune. In caso di mancato riversamento all’Ente, nonché degli ulteriori adempimenti di carattere amministrativo specificati nel Regolamento, sono previste sanzioni tra i 25 e i 500 euro. I proprietari/locatori/intermediari sono tenuti a informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno, rilasciare quietanza emettendo una ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di apposite dichiarazioni per l’esenzione dell’imposta di soggiorno e segnalare all’Amministrazione i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l’assolvimento dell’imposta. Il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno modificato con le novità per gli affitti brevi si applicherà a partire dal 27 aprile.