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Letojanni, battaglia al Tar fra camping Paradise e Comune: "Strutture non abusive"
di Andrea Rifatto | 28/01/2020 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 28/01/2020 | ATTUALITÀ
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La struttura ricettiva vista dall'alto
Le strutture non sono in alcun modo abusive e il Comune ha commesso un errore nel contestare le irregolarità. È la tesi sostenuta dal camping Paradise di Letojanni, che ha presentato ricorso al Tar di Catania contro la maxi ordinanza di demolizione emessa dall’Ufficio tecnico il 4 novembre scorso, nella quale vengono contestati una miriade di abusi edilizi, difformità rispetto a quanto autorizzato e strutture rappresentate nei progetti in modo distorto rispetto all’esistente all’interno della struttura ricettiva di contrada Milianò, la cui costruzione è iniziata nel 1967 con ampliamenti e modifiche fino ai nostri giorni. Il titolare del campeggio, l’ingegnere Pietro Leo, tramite l’avvocato Fabio Saitta di Messina ha chiesto ai giudici l’annullamento dell’ordinanza e di disporre "una verificazione e/o consulenza tecnica d’ufficio intesa ad accertare la regolarità o meno delle strutture". La Giunta comunale ha quindi nominato come legale per difendersi nel giudizio l’avvocato Fabio Di Cara di S. Teresa di Riva, stanziando complessivamente per l’incarico la somma di 8mila 981 euro. “Sorprendentemente il Comune ordina la demolizione di gran parte della struttura e l’immediata sospensione dei lavori di realizzazione dei nuovi bungalow” esordisce l’avv. Saitta nel ricorso, in cui si contesta innanzitutto la violazione della Legge regionale 7/2019 perché l’ordinanza di demolizione non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto “la contestazione dell’abuso edilizio avvenuta contestualmente all’ordine di demolizione notificato all’interessato non lo mette nelle condizioni di partecipare pienamente al procedimento”; comunicazione di avvio del procedimento che invece è stata trasmessa unitamente al provvedimento definitivo, “mentre la partecipazione del ricorrente al procedimento sarebbe stata utile in quanto gli avrebbe dato l’opportunità di produrre elementi utili a dimostrare la natura degli interventi realizzati e provare l’assenza degli abusi contestati”. La richiesta di sanatoria. Il 28 ottobre, dunque pochi giorni prima dell’ordinanza scaturita dopo i sopralluoghi compiuti tra settembre e ottobre 2019 dai funzionari dell’Ufficio tecnico, disposti da una nota del 30 aprile del dirigente Carmelo Campailla, l’ing. Leo aveva presentato al Comune un’istanza “per sanare, ove ne ricorra la necessità, quei fabbricati della suddetta struttura ricettiva”. Pertanto, secondo il suo legale, prima di adottare qualunque provvedimento relativo al camping “l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto esitare la predetta istanza di sanatoria” in quanto secondo giurisprudenza “la preventiva presentazione di un’istanza di condono preclude l’adozione di provvedimenti repressivi” e quindi “l’Amministrazione doveva astenersi, nelle more dell’esame della richiesta di sanatoria, da ogni azione repressiva che vanificherebbe l’eventuale rilascio del titolo abilitativo”. Un’ordinanza di demolizione che viene definita “priva di adeguata motivazione, frutto di un’istruttoria inadeguata e approssimativa, nonché dell’omessa comparazione di tutti i fatti ed interessi in gioco”. E soprattutto mancherebbe, secondo l’avv. Saitta, “la necessaria motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico attuale alla rimozione degli abusi, essendo stata adottata dopo un lunghissimo tempo (a distanza di decenni) dalla realizzazione degli stessi”. Decenni in cui il Comune di Letojanni non ha mai contestato l’esistenza di irregolarità all’interno del Paradise. L’assenza di abusi. “Dal punto di vista strettamente tecnico – prosegue il ricorso – occorre sottolineare che le strutture presenti nel camping non sono in alcun modo abusive, come si evince chiaramente dalla perizia del 18 dicembre 2019 redatta dall’ing. Castorina”. Vengono quindi contestati i 17 abusi rilevati dal Comune e si citano autorizzazioni e nulla osta di vari enti rilasciate nel corso degli anni. Sul sottopasso per accedere al camping viene specificato che il Genio civile, a dicembre del 2017, ha autorizzato il passaggio e così anche il Comune a luglio del 2018 e che “sarà cura del titolare interdire il passaggio in caso di scolo di acque meteoriche (tra l’altro sempre di modestissima entità e del tutto assenti in periodo estivo, durante l’apertura del camping)” e si evidenzia come “per tale sottopasso che collega le due parti del camping l’ente Ferrovie non ha posto alcun divieto di passaggio, al contrario di tutti gli altri sottopassi esistenti a Letojanni”. Inoltre si fa presente che “le opere interne alla struttura ricettiva non sono affatto abusive, non avendo l’Utc tenuto conto dei titoli edilizi rilasciati nel corso degli anni nonché della vigente normativa in materia”. In conclusione “l’ingiunzione di demolizione risulta quindi errata o quantomeno eccessiva in considerazione dell’esiguità delle effettive difformità riscontrate”. Adesso la parola passa al Tar di Catania.