Giovedì 21 Novembre 2024
Respinto anche in appello il ricorso contro l'ordine di abbattimento emesso del Comune


Letojanni, il Cga dice no al Camping Paradise: confermata demolizione e stop alla licenza

di Andrea Rifatto | 30/08/2022 | ATTUALITÀ

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L'ingresso al torrente e il camping Paradise

Demolizione delle opere realizzate abusivamente e chiusura dell’attività. È il destino che spetta al “Paradise International Camping” di Letojanni, secondo la sentenza definitiva emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo al termine del contenzioso avviato dai proprietari e gestori della struttura di contrada Milianò, l’ingegnere Pietro Leo e la società “Rapida Sas” (di cui è titolare la moglie), contro il maxi ordine di abbattimento emanato dal Comune nel novembre 2019 e il provvedimento di revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività turistica, siglato a giugno 2020 a causa dei gravi abusi urbanistici riscontrati. In primo grado al Tar era arrivata già una sconfitta e adesso i giudici hanno respinto anche l’appello ritenendolo infondato, condannando Leo e la società di famiglia, rappresentati dall’avvocato Fabio Saitta, al pagamento di 3mila euro di spese di giudizio al Comune, difeso dall’avvocato Salvatore Gentile, compensando le spese nei confronti della “Al.Ma Srl”, società proprietaria dell’area adiacente dove è prevista la costruzione di un complesso turistico, che si è costituita “ad opponendum” con l’avvocato Nicolò D’Alessandro per chiedere il rigetto dell’appello. La proprietà del Paradise aveva fatto presente, tra l’altro, che la domanda di sanatoria inoltrata il 28 ottobre 2019 è stata definita l’8 gennaio 2020, dopo che il 4 novembre 2019 era stata emessa l’ordinanza di demolizione, “per cui il sovvertimento dell’ordine logico di valutazione della fattispecie sarebbe di per sé sufficiente ad inficiare gli atti sanzionatori adottati”. Richiesta di sanatoria che è stata respinta “per insufficiente produzione documentale tale da precludere l’avvio dell’istruttoria per la mancanza dei necessari elaborati progettuali e per il quale non è possibile prospettare alcun obbligo di richiesta di integrazione documentale in capo all’Amministrazione”. Il Cga ha stabilito quindi che “la presenza dell’istanza di sanatoria non determina alcuna paralisi dei poteri repressivi dell’Amministrazione comunale, producendo il solo effetto di una sua temporanea inefficacia, fino all’esito dell’istanza di sanatoria”, e che “l’ordine di demolizione, in presenza di abusi edilizi accertati, può essere emanato anche a distanza di un considerevole arco temporale, non potendo ontologicamente sorgere alcun affidamento legittimo in capo all’autore dell’abuso o ai successivi proprietari”, senza che debba essere sorretto “da specifica motivazione su ragioni di interesse pubblico, che sono ipso iure esistenti, o sulla comparazione di questi ultimi con gli interessi privati coinvolti”. 

Lo scontro verteva su una miriade di abusi edilizi, difformità rispetto a quanto autorizzato e strutture rappresentate nei progetti in modo distorto dall’esistente, con 17 irregolarità contestate nell’ordinanza di demolizione che impone l’abbattimento delle opere abusive e la sospensione dei lavori relativi al permesso di costruire del luglio 2018 per la costruzione di 15 bungalow, che sarebbe avvenuto in difformità a quanto autorizzato. Secondo la proprietà del camping, “con riferimento alle singole opere contemplate nell’ordine di demolizione, alcune di esse sarebbero state spontaneamente smontate o demolite dall’interessato, per le restanti opere, oggetto delle nuove istanze di sanatoria del 14 settembre 2021, non sussisterebbero gli estremi per ordinare la demolizione e gli abusi contestati sarebbero parziali o consisterebbero in mere difformità che non impedirebbero alla ‘Rapida Sas’ di proseguire nella gestione del campeggio, per cui la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività turistico-ricettiva sarebbe sproporzionata”. Il Cga ha però rilevato che “per le opere oggetto di istanza di sanatoria del settembre 2021 è arduo ipotizzare che le stesse fossero già assistite da idoneo titolo edilizio al momento dell’adozione dell’atto” e quindi “in assenza di un concreto principio di prova sulla regolarità edilizia delle strutture di cui è stata accertata l’abusività” non è stata accolta la domanda di verificazione o consulenza tecnica d’ufficio. Sulla revoca dell’autorizzazione ad autorizzare l’attività di campeggio, i giudici hanno specificato che “sono venuti meno i presupposti oggettivi per il rilascio della precedente autorizzazione e il diniego deve ritenersi legittimo ove fondato su rappresentate e accertate ragioni di abusività e/o non regolarità delle opere edilizie in questione con le prescrizioni urbanistiche” in quanto “l’effetto delle riscontrate irregolarità urbanistiche ed edilizie è inevitabilmente riferita alla complessiva attività commerciale esercitata e non ad una sola parte di essa”. Il Comune di Letojanni, tra l’altro, ritiene che "l’utilizzo del sottopasso ferroviario sul torrente Pietrabianca, quale accesso ai bungalow e al camping, sia in contrasto con l’utilizzo dello stesso quale canale di scolo delle acque; le variazioni di utilizzo del sottopasso debbono essere autorizzate sia dal Genio civile di Messina che da Rete Ferroviaria Italiana e che il contemporaneo utilizzo del sottopasso quale canale di scolo e accesso ai bungalow, in assenza di regolare utilizzazione, anche ai fini idraulici, da parte degli Enti preposti, quali Genio civile e Rfi, è abusivo”. Dunque il destino del “Paradise International Camping” sembra segnato.


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