Letojanni, vicolo pubblico occupato da abitazione: il Cga dà torto al Comune
di Andrea Rifatto | 06/06/2019 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 06/06/2019 | ATTUALITÀ
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La parte terminale di vico Trieste
Quell’ordinanza di sgombero non doveva essere firmata dal comandante della Polizia municipale Alessandro Molteni bensì dal sindaco Alessandro Costa, dunque deve essere annullata. È quanto ha deciso il Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo, che con una sentenza pubblicata ieri ha accolto il ricorso presentato da Paolo Giuseppe Bonsignore contro il Comune di Letojanni, il dirigente del Comando dei Vigili urbani (non costituito in giudizio) e l’Agenzia delle Entrate e nei confronti di Carmelo Faramo e dei coniugi Pietro Spagnolo ed Elisa Gatto. Il Cga ha ribaltato il verdetto emesso dal Tar di Catania, che ad aprile 2014 aveva respinto il ricorso, accogliendolo e compensando le spese. La vicenda nasce da un’ordinanza di sgombero parziale emessa il 28 agosto 2012 dal maggiore Molteni riguardante il tratto terminale di vico Trieste, dove secondo il Comune una parte di suolo pubblico è stata occupata da una porzione del fabbricato di Bonsignore. Il proprietario si è rivolto al Tar sostenendo che la competenza non fosse del comandante della Pm ma del dirigente dell’Ufficio tecnico, oltre ad evidenziare a sui dire l’erronea individuazione dell’area demaniale, la violazione della Legge 47/1985 per il mancato annullamento della concessione edilizia del 1970, l’avvenuta usucapione dell’area ritenuta demaniale e l’assoluta genericità riguardo l’oggetto dello sgombero. L’ordinanza traeva origine anche da plurime richieste di intervento di Faramo, culminate con un giudizio avverso il silenzio-inadempimento del Comune che il Tar aveva definito con esito favorevole. Il Tar aveva dato torto a Paolo Giuseppe Bonsignore perché secondo i giudici “l’atto impugnato, per quanto possa produrre effetti analoghi ad un ordine di demolizione, si caratterizza autonomamente quale ordinanza di sgombero, adottata sul presupposto della occupazione abusiva di area demaniale e comunque pubblica: sicché, come correttamente eccepito dall’Amministrazione intimata, essa non poteva che essere emessa dal Responsabile del Settore Vigilanza Urbana”, evidenziando, tra l’altro, la presunzione di demanialità dell’area, discendente dalla inclusione della stessa nell’elenco delle strade pubbliche del 1968 e l’assenza di danni per i coniugi Spagnolo-Gatto, proprietari del primo piano dell’immobile. Il Cga invece ha ribaltato tutto perché l’ordinanza doveva essere firmata dal primo cittadino Costa, in quanto “è stato chiarito dalla giurisprudenza che i provvedimenti del sindaco, diretti al ripristino della viabilità, costituiscono esercizio del potere sindacale contemplato dalla Legge 2248/1865, il quale configura una ipotesi di autotutela possessoria iuris publici in tema di strade sottoposte all’uso pubblico”. Paolo Giuseppe Bonsignore Bonsignore portava anche come prova a suo favore un'attestazione firmata il 12 ottobre 1994 dall’allora sindaco Eugenio Bonsignore (per il Tar, sotto il profilo formale, priva di protocollo e di ogni riferimento a dati obiettivi) in cui si riportava la estraneità al dominium dell’ente locale della “restante zona finale in diramazione verso destra” di vico Trieste. Bonsignore è stato nel giudizio difeso dall’avvocato Sebastiano Papandrea, il Comune dall’avvocato Alfio Ardizzone.