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Messina. Ricorsi inammissibili, Accorinti rimane sindaco
di Sikily News | 31/01/2014 | ATTUALITÀ
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La prima sezione del Tar di Catania ha giudicato inammissibili i ricorsi presentati da un gruppo di cittadini contro l'elezione di Renato Accorinti. Non verrà dunque avviata nessuna verifica delle schede elettorali che i ricorrenti avrebbero volulto ricontare. Accorinti, dunque, resta in carica. Il primo ricorso era stato presentato il 13 luglio scorso dall’avvocato Silvano Martella per conto di Alessia Currò, Giovanna Venuti e Giovanni Cocivera (quest’ultimo candidato al consiglio comunale nella lista del Pd). A sostegno del ricorso di Martella si era aggiunto nelle scorse settimane un intervento con motivi aggiunti degli avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Mania per conto di Salvatore Versaci, assessore designato dal candidato sindaco del centrosinistra Felice Calabrò. Il secondo ricorso, invece, la cui discussione era già stata fissata per il 30 gennaio, era stato proposto da Eleonora Falduto, Giovanni Smedile e Rita Todaro. La sentenza
Secondo i ricorrenti, l’Ufficio Centrale Elettorale aveva ritenuto non raggiunta da nessun candidato la maggioranza assoluta dei voti basandosi su dati frammentari e inattendibili, arrivati dalle sezioni elettorali in modo irrituale. Felice Calabrò non raggiunse il 50% delle preferenze per soli 59 voti e si fu costretti ad andare al ballottaggio che incoronò primo cittadino Renato Accorinti: ballottaggio che dunque secondo i ricorrenti si era svolto in modo illegittimo, essendo basato su dati errati. Ma oggi il Tar ha dato loro torto. È probabile che i ricorrenti si rivolgano ora all’organo successivo, ovvero il Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Sul profilo facebook di Renato Accorinti è apparso un messaggio: “Ora abbiamo 5 anni per governare!“.
La prima sezione del tribunale amministrativo etneo (Biagio Campanella Presidente, Maria Stella Boscarino Consigliere e Dauno Trebastoni Consigliere Estensore) ha stabilito che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto i ricorrenti, “affermando, in relazione alle lacune riscontrate nei verbali di sezione relativi al primo turno, che i voti assegnati ai candidati alla carica di Sindaco non possono essere considerati attendibili, e chiedendo pertanto, indicando una serie di sezioni, il riconteggio dei voti, previa acquisizione quanto meno delle tabelle di scrutinio non acquisite dalla commissione elettorale, non precisano per nessuna delle sezioni individuate in ricorso quali dovrebbero essere i risultati corretti, né offrono un principio di prova a supporto di una diversa ricostruzione”. "In sostanza - scrivono i giudici - i ricorrenti mirano ad un nuovo scrutinio sezionale, ma non riescono a dimostrare che dagli affermati vizi di verbalizzazione delle sezioni, con la conseguente assegnazione di voti da parte dell’Ufficio centrale ai candidati alla carica di sindaco, sia effettivamente derivata una alterazione del risultato elettorale. Oltretutto, nella veste di candidati i ricorrenti non avrebbero comunque un interesse processualmente rilevante ad agire, considerato che con il ricorso vengono fatte valere solo censure che, ove accolte, non porterebbero alla loro elezione a consiglieri, ma solo all’annullamento della proclamazione del Sindaco Accorinti, ed alla proclamazione, al primo turno, dell’altro candidato a Sindaco, Avv. Calabrò".
Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale dunque, dall’accoglimento del ricorso i ricorrenti non riceverebbero nessun concreto vantaggio, perché resterebbero comunque non eletti al consiglio comunale, senza alcun riflesso neppure sui voti di lista, che non risultano in alcun modo contestati. “I motivi di ricorso - scrive il Tar - risultano in realtà connotati da una finalità essenzialmente esplorativa, o comunque volta ad innescare il mero riesame delle contestate operazioni elettorali, e pertanto da considerare inammissibili”.