Martedì 03 Dicembre 2024
La risposta della Prefettura dopo l’esposto di tre cittadini sull’incandidabilità


"Miliadò ha la riabilitazione": regolare la candidatura a sindaco di Forza d’Agrò

di Andrea Rifatto | 20/09/2019 | ATTUALITÀ

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Il sindaco Bruno Miliadò

La riabilitazione c’è e dunque Bruno Miliadò poteva candidarsi alle elezioni amministrative del 28 aprile che lo hanno incoronato sindaco di Forza d’Agrò. È la risposta arrivata dalla Prefettura all’esposto presentato il 5 giugno (LEGGI QUI) da tre cittadini, Domenico Gentile, Alfio Russo e Antonino Lombardo, che tramite l’avvocato Antonio Saitta di Messina avevano chiesto “la verifica delle condizioni di incandidabilità del ragioniere Miliadò alla carica di sindaco e di assumere ogni utile iniziativa al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme elettorali e, in special modo, dell’art. 10 del D. Lgs. 235/2012 (attuativo della Legge Severino) e se del caso anche promuovendo l’azione prevista dall’art. 70 del D. Lgs. 267/2000, ossia la decadenza dalla carica su azione popolare”, citando la condanna per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale (definitiva nel 2006) che aveva fatto decadere Bruno Miliadò dalla carica di sindaco nel 2008. La questione è stata valutata dall’Area Seconda-Ufficio Elettorale Provinciale della Prefettura e il 22 agosto, dopo un sollecito presentato il 26 luglio dall’avvocato Saitta con un atto extragiudiziale, è arrivata la risposta a firma del viceprefetto vicario Maria Carolina Ippolito: “Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, con nota del 22 agosto, ha comunicato che il Tribunale di Sorveglianza di Messina, in data 24 gennaio 2018, ha emesso un’ordinanza nei confronti del signor Bruno Miliadò – si legge nella nota – con la quale è stata concessa la riabilitazione, avuto riguardo, tra l’altro, alla sentenza della Corte d’appello di Messina divenuta definitiva l’1 marzo 2006”. Dunque il sindaco di Forza d’Agrò ha beneficiato della riabilitazione, procedura che consente a chi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato o con decreto di condanna non opposto di chiedere e ottenere, se in possesso dei requisiti, la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario, e, di conseguenza, l’estinzione degli stessi e di conseguenza non incorreva nelle cause di incandidabilità previste dalla Legge Severino.


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