Movida a Letojanni, "stretta" del Comune su alcolici e musica: ecco regole e divieti
di Redazione | 05/08/2022 | ATTUALITÀ
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In estate il paese è affollato di turisti
Favorire in modo ordinato le attività di divertimento e di aggregazione sociale, assicurando allo stesso tempo la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo. La necessità di garantire un adeguato equilibrio bilanciando gli interessi contrapposti dei titolari dei locali della movida e le possibili criticità per l’incolumità e la quiete cittadina ha portato il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, ad emanare un’ordinanza che introduce una serie di limitazioni e precauzioni per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza, che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi per la salute pubblica e per la pubblica incolumità, molto spesso legati all’abuso di sostanze alcoliche e superalcoliche. Allo stesso tempo il primo cittadino ha tenuto in considerazione l’esigenza di ridurre il disagio provocato dai rumori nelle ore serali e notturne derivanti dalle emissioni sonore, tenendo comunque presenti anche le esigenze di divertimento dell’utenza dei locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l’uso di strumenti elettroacustici che dal vivo. L’ordinanza vieta innanzitutto agli esercizi di vicinato di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione prima delle 7 e dopo le ore 21. Analogo divieto vale per i distributori automatici di bevande alcoliche. Il divieto non si applica agli esercizi di vicinato che siano anche laboratori artigianali di produzione (ad esempio gelaterie, rosticcerie, gastronomie, ecc.). Viene stabilito il divieto, per tutte le altre attività non ricomprese tra quelle precedenti, di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 7 e dopo le 22. Dopo le ore 22 e fino alle 2 è consentita agli esercizi pubblici (bar, pub, ristoranti, pizzerie, trattorie, ecc.) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all’interno del locale o dello spazio esterno di pertinenza regolarmente in concessione. Nei pubblici esercizi (bar, ristoranti, stabilimenti balneari, locali di intrattenimento e svago) l’attività di intrattenimento musicale è consentita in modo diverso a seconda del periodo: dall’1 giugno al 30 settembre e dall’1 dicembre al 6 gennaio e nei prefestivi e festivi fino alle ore 2, mentre dall’1 ottobre al 31 maggio fino a mezzanotte. L’ordinanza fissa anche i limiti alle emissioni sonore per attività musicali da svolgersi all’esterno degli esercizi dall’1 giugno al 30 settembre: diurno (6-24) 65 decibel (A) LAeq, notturno (24-2) 55 dB(A) LAeq; dall’1ottobre al 31 maggio diurno (6-22) 65 dB(A) LAeq notturno (22-2) 55 dB(A) LAeq; nel periodo dall’1ottobre al 31 maggio può essere consentita la deroga, su esplicita richiesta motivata per particolari eventi.