Nizza, Comune sconfitto al Tar su Palazzo Interdonato: confermata la revoca dei fondi
di Andrea Rifatto | 15/06/2021 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 15/06/2021 | ATTUALITÀ
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Palazzo Interdonato sul corso Umberto I
Arriva una sconfitta per il Comune di Nizza di Sicilia nel ricorso presentato nei mesi scorsi al Tar di Catania contro la revoca del finanziamento concesso nel 2012 dalla Regione per il restauro e la ristrutturazione edilizia di Palazzo Interdonato, allo scopo di destinarlo ad attività assistenziale. I giudici della Quarta Sezione hanno infatti rigettato nel merito tutte le richieste dell’Ente, che lo scorso dicembre aveva invece ottenuto la sospensione del decreto di revoca delle somme, stabilendo la legittimità dell’operato dell’amministrazione regionale. L’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha revocato il contributo di 357mila 400 euro concesso otto anni fa al Comune, che aveva presentato istanza tramite il Pist 17 ottenendo i fondi a valere sul Po Fesr 2007-2013 Asse VI Sviluppo urbano sostenibile, e ha chiesto l’immediata restituzione dei 330mila euro già erogati a titolo di anticipazione, mentre per i restanti 27mila è stata avviata la procedura di disimpegno dal bilancio regionale, contestando il mancato completamento dell’operazione entro il 31 gennaio 2017, termine ultimo fissato per avviare le attività finanziate con i fondi comunitari: a quella data, invece, secondo gli uffici palermitani, la struttura situata sul corso Umberto I non era “né funzionante né posta in uso né fruibile dai destinatari”. L’Amministrazione del sindaco Piero Briguglio aveva quindi deciso di ricorrere dinanzi al tribunale amministrativo etneo, difesa dall’avvocato Nunziato Antonio Medina, ma adesso tutte le tesi del Comune, compresa la richiesta di pagamento di un indennizzo, sono state rigettate in quanto ritenute infondate. I giudici hanno evidenziato in sentenza come “l’Amministrazione regionale ha disposto la revoca del finanziamento non perché ha rinvenuto un vizio originario nell’ammissione del progetto né perché ha rivalutato la sussistenza di ragioni sopravvenute ostative al finanziamento, ma perché ha riscontrato un inadempimento degli obblighi assunti dal Comune beneficiario dopo la concessione del finanziamento” e dunque “non colgono nel segno le dedotte illegittimità che inficerebbero il provvedimento impugnato per difetto di motivazione e carenza dei presupposti ai sensi dell’art. 21 quinquies e dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990, poiché la revoca del finanziamento costituisce una decadenza per inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario nei confronti dell’Amministrazione inerenti alla fase esecutiva del rapporto. L’Amministrazione resistente, infatti, non ha ritenuto di avere erroneamente concesso in via provvisoria il finanziamento per carenza dei presupposti previsti dalla legge per la sua erogazione, ma ha accertato l’inadempimento di un obbligo essenziale inerente all’esecuzione del rapporto intercorrente con il ricorrente e consistente nel completamento delle opere finanziate e nella loro immediata funzionalità rispetto agli interessi pubblici perseguiti”. Il perno principale su cui ruota la sentenza è in ogni caso il mancato completamento e utilizzo della struttura entro i termini previsti, mentre secondo il Comune “sarebbero stati rispettati tutti i passaggi procedurali richiesti e la tempistica prevista per la destinazione in concreto dell’opera finanziata al soddisfacimento dell’interesse pubblico prospettato”. I giudici hanno ricordato come “la legge regionale ha imposto una scadenza per adeguarsi alla decisione della Commissione Europea con la quale era stata preannunciata la revoca dei finanziamenti per le opere non ancora funzionali” e “il progetto del Comune di Nizza di Sicilia prevedeva opere di restauro e di ristrutturazione di un edificio destinato ad attività assistenziale, il che ha indotto l’Amministrazione regionale a ritenere le predette opere sufficienti ai fini della funzionalità dell’edificio, quando in realtà, non lo erano”. Tra l’altro “il Comune ha confermato la circostanza non soltanto con la delibera di Giunta del 24 agosto 2016, con cui ha precisato all’Assessorato regionale che il progetto non era ancora funzionale a causa di alcuni lavori di rifinitura interna a carico del Comune, ma anche con l’istanza di proroga del 25 ottobre 2016 presentata per usufruire della proroga al 31 dicembre 2016 prevista per la conclusione, il funzionamento e l’entrata in uso del predetto progetto. E poiché nel mese di gennaio 2017 ancora vi erano dei lavori da completare a carico del Comune, l’opera non poteva ritenersi conclusa”. Inoltre, a riprova della fondatezza della revoca del finanziamento disposta dall’Amministrazione regionale, l’Avvocatura dello Stato ha reso noto che “il Comune di Nizza di Sicilia ha chiesto per il medesimo immobile un ulteriore finanziamento a valere dell’Avviso 9.3.1. del Po Fesr 2014/2020 per l’importo di 405mila euro e nella relativa domanda si dà atto di avere programmato degli interventi parziali sulla scorta di un finanziamento erogato sulla linea di intervento 6.2.2.3 ed utilizzato per l’acquisto dell’immobile e talune opere di restauro, precisandosi la necessità di procedere con un secondo intervento, che riguarda il Completamento degli interventi di Restauro e di ristrutturazione di un edificio da destinare ad attività assistenziale’. Essendo, dunque, pacifica la circostanza che l’immobile in questione non era funzionale alla data di scadenza prevista dalla disciplina di settore - conclude il Tar di Catania - l’Amministrazione regionale ha correttamente provveduto a dichiarare la decadenza del Comune di Nizza di Sicilia dal finanziamento concesso”. I giudici hanno compensato le spese processuali tra le parti vista la complessità delle questioni esaminate. Adesso probabilmente l'Amministrazione comunale presenterà ricorso al Cga di Palermo.