Nizza, riqualificazione del campo da calcio bloccata: il Tar dà ragione alla ditta esclusa
di Andrea Rifatto | 01/08/2022 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 01/08/2022 | ATTUALITÀ
1170 Lettori unici
Il campo da calcio comunale
Appaltati quattro mesi fa ma mai iniziati, i lavori di completamento e messa in sicurezza del campo da calcio di Nizza di Sicilia rischiano di slittare ancora. Sull’intervento, previsto da un progetto di 500mila euro coperto con 375mila euro finanziati nel 2019 dal Governo nazionale con il programma Sport e Periferie 2018 e con 125mila euro di fondi comunali, pende infatti un ricorso al Tar di Catania che ha rimesso tutto in discussione. Le opere sono state affidate all’impresa “Isa Restauri e Costruzioni Srl” di Mistretta per 287mila 608 euro ma una concorrente esclusa, la “GlobalGeo Srl” di Montemaggiore Belsito (Palermo), si è rivolta al Tar e ora i giudici le hanno dato ragione, stabilendo “l’illegittimità della sua esclusione dalla gara” e “l’obbligo di rivalutazione dell’offerta da parte del seggio di gara con la consequenziale, ove ne sussistano tutti i presupposti, aggiudicazione alla medesima della selezione”. La “Globalgeo” ha presentato un’offerta di 276mila 707 euro, dunque migliore della vincitrice, ma è stata estromessa per la mancata verifica di validità della firma digitale sul portale Mepa, indicata come obbligatoria nel documento dell’offerta economica, pena l’esclusione. Subito dopo ha presentato un’istanza di riesame che è stata però rigettata e ha deciso quindi di rivolgersi al Tar, difesa dall’avvocato Ambrogio Panzarella, contro il Comune (non costituito in giudizio) e nei confronti della “Isa Restauri e Costruzioni” rappresentata dall’avv. Domenico Magistro e di Consip (non costituita), chiedendo l’annullamento della procedura di appalto in quanto ritiene che tutta la documentazione caricata sulla piattaforma telematica sia in regola. I giudici hanno ritenuto il ricorso fondato, evidenziando che “la contestualità dell’offerta con atti (rilevanti come la domanda di partecipazione) debitamente sottoscritti e la certa sua riferibilità (senza alcun possibile dubbio) all’operatore economico costituiscono elementi utili per consentire di attribuire a quest’ultimo la (inequivoca) paternità della stessa”, anche perchè “l’incertezza circa il malfunzionamento del sistema e la riconducibilità inequivoca dell’offerta economica alla ricorrente depongono per l’illegittimità dell’esclusione dalla gara”. Il Tar ha evidenziato che in ogni caso “la mancata sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza della documentazione di partecipazione e non comporti un’incertezza assoluta sulla stessa”. Nella sentenza viene inoltre ribadito il principio che “il malfunzionamento dei sistemi informatici non può mai negativamente riverberare a carico del cittadino e dell’operatore economico” e che in ogni caso la Consip ha certificato “che il seggio di gara ha avuto esatta contezza, all’interno di una procedura di registrazione dell’operatore economico, del tenore dell’offerta economica, che avrebbe reso aggiudicataria parte ricorrente, sol che, la stessa fosse stata completa della sottoscrizione”. Tuttavia, pur se la sottoscrizione dell’offerta costituisce un suo elemento essenziale la cui mancanza determina l’impossibilità di verificarne la sicura provenienza al suo autore, il Collegio ha ritenuto più aderente alla procedura “telematica” una visione sostanzialistica del problema e in ogni caso “l’amministrazione avrebbe dovuto procedere, prima di escludere il concorrente, all’attivazione del soccorso istruttorio per l’integrazione della sottoscrizione mancante”. Dunque adesso il Comune dovrà ottemperare alle prescrizioni del Tar riaprendo la gara d’appalto per la riqualificazione dell’impianto sportivo di contrada Landro.