Giovedì 21 Novembre 2024
Accolto il ricorso di un privato contro l’ente e il titolare dell'ex Moby Dick


Nuovo mega lido a Letojanni, il Tar dice no e annulla il permesso del Comune

di Andrea Rifatto | 12/03/2019 | ATTUALITÀ

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L'area dove è previsto il nuovo lido

Stop dal Tar di Catania alla costruzione di un nuovo mega lido sulla spiaggia di Letojanni, previsto in contrada Milianò sulle ceneri dello stabilimento balneare Moby Dick, distrutto da un incendio nel dicembre 2011. I giudici amministrativi della Quarta Sezione, con una sentenza depositata nei giorni scorsi, hanno infatti accolto il ricorso presentato dall’ingegnere Pietro Leo, titolare del campeggio “Paradise International Camping” situato a fianco dell’ex Moby Dick e hanno annullato il permesso di costruire per la ricostruzione del lido rilasciato dal Comune nel 2018 (acquisiti i pareri favorevoli dell’Ufficiale sanitario, della Soprintendenza e del Genio civile) alla società Al.Ma. Srl di Catania, che ha presentato il progetto in municipio dopo aver ricevuto in comodato quel che rimaneva delle strutture da Franco Bertolone (amministratore della Al.Ma) e Valeria Giaquinta, che nel 2014 hanno acquistato l’area dai precedenti proprietari. Leo, difeso dall’avvocato Fabio Saitta, ha impugnato il permesso di costruire denunciando come la maggior parte delle opere previste in progetto sia entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla riva, in violazione della Legge regionale 15/1976, “pur non potendo alcuni di essi essere qualificati come manufatti finalizzati alla diretta fruizione del mare (il ristorante/self-service/pizzeria, la piscina, il solarium, l’anfiteatro da 180 posti), poiché il loro rapporto di vicinanza con il mare appare meramente accidentale ed occasionale, piuttosto che necessario”. Il ricorrente ha evidenziato poi come “la superficie del locale di ristorazione sia doppia rispetto a quella originariamente esistente e quindi non potrebbe tecnicamente parlarsi di un’attività di “ricostruzione” dell’esistente”. Infine “non potrebbe consentirsi quella attività di ristrutturazione prevista dalla Lr. 15/1976, posto che tale previsione riguardava le opere preesistenti all’entrata in vigore della legge e non di certo la struttura in questione, che è stata realizzata per la prima volta solo nel 2004”. Nel ricorso veniva sottolineato come “l’attività di ricostruzione di edifici crollati o demoliti è consentita a condizione che sia possibile accertarne la preesistente consistenza: nel caso di specie, invece, il concessionario non avrebbe prodotto nulla da cui poter desumere le caratteristiche essenziali degli edifici da ricostruire ed avrebbe addirittura progettato elementi (la piscina, il solarium e l’anfiteatro) che non erano stati in precedenza mai realizzati” In conclusione, Pietro Leo chiedeva l’annullamento del permesso di costruire e la condanna del Comune di Letojanni al risarcimento dei danni arrecatigli per effetto della ricostruzione del lido, consistenti nello sviamento della clientela e nella perdita delle condizioni di amenità e tranquillità che connotavano in precedenza il camping.

Il Tar ha accolto parzialmente le sue tesi evidenziando come “il progetto di ricostruzione preveda anche alcune opere che si scontrano col divieto di legge, non potendo essere considerate strettamente inerenti la fruizione del mare”, riferendosi “in particolare all’anfiteatro, alla piscina ed all’ampio ristorante”. Con riguardo a quest’ultimo, il Tar ha evidenziato come “nel progetto il locale ristorante risulta (per pacifica ammissione di tutte le parti in causa) ampliato: tale peculiarità, coniugata col fatto che il numero di utenti sembrerebbe rimasto invariato (non essendo stato modificato il numero delle cabine), consente di ritenere che in realtà sia stato progettato un locale ricettivo sovrabbondante rispetto alle esigenze del lido, verosimilmente indirizzato ad ospitare anche utenti esterni, spezzando così quel legame di strumentalità con gli usi del mare che lo deve necessariamente caratterizzare”. Analoga considerazione è stata fatta per l’anfiteatro, che non risulta in alcun modo legato all’uso del mare. In merito alla ristrutturazione, Il Tar ha ribadito come la Legge regionale 15/1976 “si riferisca alle opere esistenti alla data di entrata in vigore della legge (anno 1976) e non alla ristrutturazione di manufatti comunque realizzati”. Respinta invece la domanda di risarcimento danni di Leo, sia perchè non ha fornito prova dei danni subiti sia perché, in ogni caso, l’illegittimità riscontrata nel provvedimento attiene solo ad alcuni elementi del progetto complessivo e non può quindi configurarsi il temuto sviamento della clientela o la turbativa della tranquillità della zona. Le spese del giudizio sono state compensate. Il Comune, difeso dall’avvocato Salvatore Gentile, sta valutando se proporre ricorso al Cga, così come probabilmente la Al.Ma. Srl, difesa dall’avvocato Agatino Cariola.


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