Giovedì 21 Novembre 2024
Il Tar dà ragione alla famiglia: da un anno non le è garantito il servizio a scuola


Pagliara, assistenza negata a studentessa violando la Costituzione: Comune condannato

di Andrea Rifatto | 17/10/2019 | ATTUALITÀ

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Il municipio di Pagliara

Un’assistente igienico-sanitaria negata a una studentessa per oltre un anno, un rimpallo di responsabilità tra Comune e scuola, i genitori che si vedono costretti a rivolgersi a un legale per vedere riconosciuti i loro diritti. E alla fine i giudici danno ragione alla famiglia, dichiarando il diritto della minore ad usufruire del servizio. Succede a Pagliara, dove il Comune è stato condannato dal Tar di Catania al risarcimento della somma di 5mila euro per danno non patrimoniale cagionato alla studentessa, sofferto dalla minore e dai genitori per non avere fruito per nove mesi di attività scolastica nell’anno 2018-2019 e di un mese nell’anno 2019-2020 del servizio di assistenza igienico-personale, nei confronti della quale è stato adesso dichiarato il diritto ad usufruirne per gli anni 2018-2019 e 2019-2020, con l’obbligo dell’Ente ad assicurare il servizio e la condanna a provvedere in tal senso senza ulteriore ritardo, oltre alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in 1.200 euro. La famiglia, difesa dall’avvocato Renzo Briguglio, aveva chiesto l’accertamento del diritto della minore ad essere assistita da un assistente per l’anno scolastico 2019/2020, con il correlativo obbligo del Comune di Pagliara e dell’istituzione scolastica a garantire il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica mediante l’assegnazione di un assistente igienico-personale anche per i successivi anni, sino a quando sarà ritenuta necessaria tale figura specialistica. Richiesta, quest’ultima, rigettata perché “risulta necessario che l’Asp certifichi nuovamente l’esigenza del servizio con riferimento ad ogni singola annualità (potendo risultare possibile, almeno astrattamente, che la relativa esigenza venga meno)”. Ma per il resto il ricorso è stato pienamente accolto, con la condanna del Comune, difeso dall’avvocato Carmelo Saitta, mentre l’Istituto comprensivo di Roccalumera, da cui dipende la scuola di Pagliara, era rappresentato dall’Avvocatura dello Stato. La sentenza ha stabilito in particolare che “l’omissione del servizio in questione, in ragione delle concrete conseguenze sulla proficua partecipazione dell’alunna alle attività scolastiche, costituisce violazione del diritto costituzionale all’istruzione, sancito dall’articolo 34 della Costituzione”.

Una vicenda che inizia dopo il rimpallo di responsabilità con il Comune di Pagliara che afferma di essere tenuto a erogare il servizio soltanto in via sussidiaria mentre la scuola, nel precisare che il relativo obbligo grava sull’Amministrazione municipale, fa presente la propria impossibilità a garantire l’assistenza per ragioni operative, organizzative e logistiche. La famiglia, però, sulla scorta del certificato dell’Asp del 29 maggio 2019 attestante il diritto della minore a beneficiare dell’assistenza igienico-sanitaria, che sussisteva anche per l’anno scolastico 2018-2019 come risulta dal certificato del 3 maggio 2018, ha continuato a rimanere inascoltata. E così si è rivolta all’avvocato Briguglio, le cui tesi difensive sono state accolte dai giudici amministrativi. Il Comune, dinanzi al Tar, ha sostenuto che la giurisdizione non fosse del giudice amministrativo e che il dirigente scolastico, con nota dell’1 agosto 2018, ha affermato di poter utilizzare solo cinque operatori, circostanza che per i giudici non è apparsa “idonea ad esonerare l’istituzione scolastica dall’assolvimento dei proprio obblighi, posto che ogni operatore può assicurare l’assistenza per almeno due alunni e che, nella specie, il numero degli alunni disabili che necessitano di tale forma di assistenza è pari ad otto”. Nella sentenza è stato evidenziato inoltre come la normativa nazionale e regionale stabilisce che “l’assistenza igienico-personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave sono di competenza dei Comuni singoli e associati della Regione siciliana, salvo che per le scuole secondarie di secondo grado e per gli altri istituti superiori ed universitari”. Dunque “spetta al Comune di Pagliara provvedere all’erogazione del servizio – scrive il Tar – e i collaboratori scolastici non appaiono in possesso di una piena qualificazione professionale per l’espletamento delle relative prestazioni”. Nessuna responsabilità, invece, è stata attribuita alla scuola, “sia in quanto la legge pone espressamente a carico dell’ente locale l’assolvimento del servizio, sia in quanto risulta che la scuola ha tempestivamente richiesto al Comune di Pagliara di provvedere a fornire all’alunna la prescritta assistenza igienico-sanitaria”.


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