Parcheggi a pagamento a Santa Teresa, si va avanti: respinto il ricorso della "Outset"
di Andrea Rifatto | 29/09/2024 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 29/09/2024 | ATTUALITÀ
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Da martedì la nuova segnaletica
La gara è stata regolare così come l’esclusione della vincitrice, dunque il Comune può andare avanti. È arrivata la sentenza del Tar di Catania sull’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento a Santa Teresa di Riva. A presentare il ricorso è stata la società “Outset Srl” di Savoca, che ha impugnato la determinazione del Comune che l’ha esclusa dalla procedura di gara e l’ha aggiudicata alla seconda classificata, la “Compark Srl” di Varese, il verbale della commissione che ha ritenuto non congrua l’offerta e il disciplinare nella parte in cui chiedeva l’indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica. I giudici della Seconda Sezione del Tar etneo hanno in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, presentati dagli avvocati Michele Giorgio, Antonino Criscì e Andrea Fiore contro il Comune e la centrale di committenza Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 (non costituiti in giudizio) e nei confronti della “Compark Srl”, difesa dall’avvocato Daniele Marrama, che rimane così aggiudicataria e dopo aver firmato il contratto dall'1 ottobre inizierà l'installazione della segnaletica. Sulla legittimità della verifica dell’anomalia dell’offerta nella concessione di servizi, il Tar ha chiarito “tale verifica non solo è stata ritenuta ammissibile, ma è stata giudicata come opportuna, se non necessaria, dalla giurisprudenza che non solo è ammissibile ma giudicata opportuna, se non necessaria, dalla giurisprudenza, che ha evidenziato il rilievo e l’importanza di tale accertamento anche nelle concessioni di servizi al fine di valutare l’effettiva sostenibilità economica delle offerte presentate”. Il Codice dei contratti stabilisce infatti che “prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario”. La norma dispone che l’adempimento debba essere assolto dalla commissione giudicatrice prima dell’assegnazione del punteggio, ma per il Tar “non può ritenersi che una verifica disposta successivamente, anche su impulso del responsabile unico del procedimento, comporti l’illegittimità dell'intero procedimento o della statuizione finale”. In questo caso l’adempimento è stato sollecitato dal responsabile unico del procedimento ed espletato dalla commissione nella fase endoprocedimentale: erano stati, infatti, assegnati solo i punteggi, senza che fosse stata disposta l’aggiudicazione. Quanto all’esclusione della “Outset”, la stazione appaltante ha ritenuto l’offerta anomala non per assenza dell’indicazione del costo della manodopera, ma sulla base di considerazioni diverse, ampie ed articolate: in particolare l’offerta presentava modifiche significative nei costi, come la riduzione di quello del personale da 80mila a 48mila euro, e la revisione dell’utile per un importo considerevole pari a circa 50mila euro. Aspetti non adeguatamente giustificati dalla ricorrente, come riscontrato dalla stazione appaltante, che ha indicato incassi (per 201mila 600 euro) nettamente superiori rispetto a quelli previsti dal capitolato, affermando genericamente che il dato risultava dalla pregressa gestione, senza però fornire alla stazione appaltante o ai giudici probanti riscontri documentali in merito. I giudici hanno poi sottolineato come “indipendentemente dall’obbligo di indicare il costo della manodopera in sede di offerta, non vi è alcun motivo per ritenere che, nella successiva fase di verifica dell’anomalia, sia inibito all’Amministrazione richiedere chiarimenti relativi a tale voce, poiché, diversamente, la funzione della verifica risulterebbe gravemente frustrata”. Pertanto il Tribunale ha ritenuto che il ricorso principale andasse respinto nella parte in cui la ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla procedura, risultando tale decisione congrua e non irragionevole, mentre appare inammissibile nella parte in cui si contesta la disciplina di gara con riferimento alla prevista indicazione del costo della manodopera in sede di offerta, poiché tale previsione non ha arrecato alcuna lesione alla ricorrente, che non è stata esclusa, infatti, per non aver indicato tale voce di costo, ma in quanto l’offerta proposta è stata ritenuta non sostenibile. Il ricorso incidentale è stato quindi giudicato inammissibile per carenza di interesse. Le spese di giudizio sono state compensate fra le parti.